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Ordinanza — n. 14044/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14044/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14044/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Comandini;- ricorrente -contro-) Bruna Anna Maria;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 12 dicembre 2022 n. 8018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;1. Nel 2013 Andreina Benedetti ed Enrico Tucci convennero dinanzi alTribunale di Velletri Vincenzo Mammucari e Anna Maria Bruna, esponendoche:-) i convenuti erano stati nominati consulenti tecnici d’ufficio in unprecedente giudizio, del quale furono parti Andreina Benedetti ed EnricoTucci;-) Andreina Benedetti ed Enrico Tucci, onerati delle spese diconsulenza, avevano versato ai due consulenti un compenso maggiore diquello effettivamente dovuto secondo la liquidazione compiuta dal Giudice.Numero registro generale 4115/2023N.R.G.: 4115/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 14044/2026Data pubblicazione 13/05/2026Chiesero di conseguenza la condanna dei convenuti alla restituzione di quantoricevuto in eccesso.I convenuti rimasero contumaci.2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14044/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Con sentenza 14.5.2018 n. 1136 il Tribunale accolse solo in parte ladomanda, condannando ai convenuti alla restituzione di circa 2.000 euro, afronte degli oltre 10.000 domandati dagli attori.La sentenza fu appellata da questi ultimi in via principale, e da Anna MariaBruna in via incidentale.3. Con sentenza 12.12.2022 n. 8018 la Corte d’appello di Roma rigettòl’appello principale; accolse quello incidentale; condannò gli originari attorialla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primogrado; condannò infine Andreina Benedetti ed Enrico Tucci alla rifusione infavore di Anna Maria Bruna delle spese del doppio grado.4.

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Testo completo

Comandini;- ricorrente -contro-) Bruna Anna Maria;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 12 dicembre 2022 n. 8018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;1. Nel 2013 Andreina Benedetti ed Enrico Tucci convennero dinanzi alTribunale di Velletri Vincenzo Mammucari e Anna Maria Bruna, esponendoche:-) i convenuti erano stati nominati consulenti tecnici d’ufficio in unprecedente giudizio, del quale furono parti Andreina Benedetti ed EnricoTucci;-) Andreina Benedetti ed Enrico Tucci, onerati delle spese diconsulenza, avevano versato ai due consulenti un compenso maggiore diquello effettivamente dovuto secondo la liquidazione compiuta dal Giudice.Numero registro generale 4115/2023N.R.G.: 4115/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 14044/2026Data pubblicazione 13/05/2026Chiesero di conseguenza la condanna dei convenuti alla restituzione di quantoricevuto in eccesso.I convenuti rimasero contumaci.2.

Con sentenza 14.5.2018 n. 1136 il Tribunale accolse solo in parte ladomanda, condannando ai convenuti alla restituzione di circa 2.000 euro, afronte degli oltre 10.000 domandati dagli attori.La sentenza fu appellata da questi ultimi in via principale, e da Anna MariaBruna in via incidentale.3. Con sentenza 12.12.2022 n. 8018 la Corte d’appello di Roma rigettòl’appello principale; accolse quello incidentale; condannò gli originari attorialla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primogrado; condannò infine Andreina Benedetti ed Enrico Tucci alla rifusione infavore di Anna Maria Bruna delle spese del doppio grado.4.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Enrico Tuccicon ricorso fondato su un motivo.Anna Maria Bruna è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto con atto ritualmentedepositato il ricorrente ha rinunciato al ricorso.Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata difesa dellecontroparti.P.q.m.-) dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 3 marzo 2026.Il Presidente(Raffaele Frasca)Numero registro generale 4115/2023N.R.G.: 4115/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 14044/2026Data pubblicazione 13/05/2026