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Decreto — n. 13885/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13885/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13885/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ia, Gaudiano Carmen,Di Niro Maria Giuseppina, Franchi Alberto, Margiotta Ladislao, MangioneDonatella, Migliorisi Carmelo, Orsini Stefania, Maffini Fausto Antonio, tuttidomiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dellaSalute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutti domiciliati ope legispresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5590/2024 depositatail 10/09/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 6309/2025Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 13885/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13885/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 6309/2025Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 13885/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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tassazione delle spese liquidazione degli onorari difensivi recupero delle spese esecutive riduzione delle spese giudiziarie spese di difesa obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ia, Gaudiano Carmen,Di Niro Maria Giuseppina, Franchi Alberto, Margiotta Ladislao, MangioneDonatella, Migliorisi Carmelo, Orsini Stefania, Maffini Fausto Antonio, tuttidomiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dellaSalute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutti domiciliati ope legispresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5590/2024 depositatail 10/09/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 6309/2025Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 13885/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO