Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and failure to address decisive issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity, refusing to examine the substantive arguments regarding prescription interruption. The appellant claimed the insurer's refusal constituted a debt acknowledgment, but the lower court had already rejected the appeal on generic grounds. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly inadmissible without addressing the merits of the prescription claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to address the decisive issues of the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
rente -contro-) UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; Caridi Domenico;- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria 28 marzo 2022 n. 348;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;1. Il 13.12.2014 Veronica Putortì convenne dinanzi al Giudice di pace diReggio Calabria Domenico Caridi e il suo assicuratore della r.c.a., UnipolSais.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti inconseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 26.5.2009 ed ascritto aresponsabilità del convenuto.2.
Con sentenza 6.3.2017 n. 512 il Giudice di pace rigettò la domanda permaturata prescrizione. Applicò il termine biennale ex art. 2947, commasecondo, c.c., ed escluse che vi fosse la prova di validi atti interruttivi.La sentenza fu appellata dalla soccombente.Numero registro generale 27093/2022N.R.G.: 27093/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 13860/2026Data pubblicazione 13/05/20263. Con sentenza 28.3.2022 n. 348 il Tribunale di Reggio Calabria rigettò ilgravame.Il Tribunale ritenne indimostrata l’interruzione della prescrizione einesistente qualsiasi riconoscimento del debito da parte della societàassicuratrice.4.
La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da VeronicaPutortì con ricorso fondato su due motivi.Nessuna delle altre parti si è difesaLa ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Questioni preliminariPoiché, per quanto si dirà, le censure formulate nel ricorso sonoinammissibili in modo manifesto, questa Corte trascurerà di soffermarsi:-) sia sulla sussistenza della prova della ritualità della notifica delricorso a Domenico Caridi;-) sia sul conseguente accertamento della tempestività del depositodel ricorso;-) sulla necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.(ex multis, in tal senso, Cass.
Sez. 2, 10/05/2018, n. 11287).2. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo la ricorrente sostiene che, avendo chiesto il risarcimentoall’assicuratore del responsabile, ed avendo questi rifiutato, la rispostadell’assicuratore costituirebbe “riconoscimento del diritto” ed avrebbel’effetto di interrompere il corso della prescrizione.2.1. Il motivo è inammissibile perché incoerente con la ratio decidendi, chefu l’inammissibilità dell’appello per genericità (p. 3, § 1, secondo capoverso,della sentenza impugnata). La ricorrente, incurante di tale statuizione,discorre per contro d’una questione che non fu decisiva ai fini del rigettodell’appello.N.R.G.: 27093/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero registro generale 27093/2022Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 13860/2026Data pubblicazione 13/05/20263.
Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo contesta la statuizione di inefficacia, ai fini dellacostituzione in mora, della lettera inviata all’assicuratore, ed è inammissibileper la medesima ragione indicata al § 2.1.4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 3 febbraio 2026.Il Presidente(Lina Rubino)