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Ordinanza — n. 13859/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's appeal for non-feasance, ruling strategic choices and lack of causal link to damages justify no liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13859/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the appeal filed by a lawyer against a Milan appellate court judgment. The court found that the lower court correctly assessed the lawyer's strategic decisions regarding contract modifications and refused to find liability because the client failed to prove a causal link between alleged negligence and specific damages. Consequently, the appeal was dismissed as the lawyer's actions were deemed consistent with professional duties.

Regesto Legislator

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Art. 112, 115, 116, 132 c.p.c.; A lawyer is not liable for strategic choices made by the client or for alleged negligence where no causal nexus exists between the conduct and the proven damages.

Parole chiave

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professional liability causal nexus strategic choices non-feasance appellate review duty of diligence civil procedure responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
art. 96 c.p
4c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non provatoche, nel quadro della controversia intercorsa con Lago Maggiore Sviluppos.r.l., la condanna ex art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Appello di Milano n. 2251/2023
Corte di Appello n. 1957/2020
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Testo completo

CARDI;- intimato -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2251/2023,depositata il 10/7/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dal Consigliere MARCO DELL’UTRI:Ritenuto che:Con sentenza n. 2251/2023 la Corte d’appello di Milano, in accoglimentoper quanto di ragione dell’appello principale proposto da Immobiliare IlMulino s.r.l. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, hacondannato Riccardo Riccardi alla rifusione a Immobiliare Il Mulino s.r.l.Numero registro generale 18300/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 13859/2026Data pubblicazione 12/05/2026delle spese sostenute nel giudizio d’appello definito con sentenza del23/7/2020 (e, in particolare al rimborso del doppio contributo unificato edella tassa di registro della sentenza d’appello) relativa alla controversiatra Immobiliare Il Mulino s.r.l. e Manuela Nanni; con la stessa sentenza, lacorte territoriale ha altresì condannato Immobiliare Il Mulino s.r.l. alpagamento al Riccardi, del minor importo di euro 3.808, oltre accessori, inrelazione alla controversia intercorsa tra Immobiliare Il Mulino s.r.l. eImmobiliare Battisti s.n.c.

La Corte ha confermato, nel resto, la sentenzadi primo grado in relazione alla valutazione delle prestazioni professionalidi avvocato rese dal Riccardi riguardo ai rapporti tra Immobiliare Il Mulinos.r.l. e Lago Maggiore Sviluppo s.r.l.A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - decidendoin sede d’appello in relazione alla controversia insorta tra Riccardo Riccardie Immobiliare Il Mulino s.r.l. sui reciproci rapporti di credito e di debitoderivati dall’esecuzione, da parte del Riccardi, delle proprie prestazioniprofessionali di avvocato in favore di Immobiliare Il Mulino s.r.l.

– harilevato, per quel che ancora rileva in questa sede, che, in relazione alrapporto tra Immobiliare Il Mulino s.r.l. e Lago Maggiore Sviluppo s.r.l., ilgiudice di primo grado aveva correttamente liquidato quanto dovuto infavore del Riccardi in relazione alla difesa per Immobiliare Il Mulino,mentre, riguardo al rapporto tra Immobiliare Il Mulino s.r.l. e l’arch.Manuela Nanni, nessuna responsabilità era imputabile al Riccardi inrelazione all’esito del primo grado di giudizio e alle scelte al riguardo da luioperate nell’interesse della società, laddove, in relazione al giudiziod’appello, quest’ultima non aveva fornito alcuna prova del nesso dicausalità tra il comportamento inadempiente del Riccardi e i danni dallastessa concretamente subiti, con la conseguente insussistenza delleragioni risarcitorie al riguardo rivendicate da Immobiliare Il Mulino s.r.l.nei confronti del Riccardi.Numero registro generale 18300/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 13859/2026Data pubblicazione 12/05/2026Immobiliare Il Mulino s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;Riccardo Rolando Riccardi non ha svolto difese.Considerato che:1.1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., nonché omesso esame e motivazionemeramente apparente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non provatoche, nel quadro della controversia intercorsa con Lago Maggiore Sviluppos.r.l., la condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata nei confronti dellaImmobiliare Il Mulino s.r.l. fosse imputabile al comportamento delRiccardi; e tanto, sul presupposto apodittico di non aver potuto esaminarel’ordinanza con la quale era stata pronunciata detta condanna poiché nonprodotta in giudizio, laddove appariva con evidenza dallo stesso testodell’ordinanza presente nel fascicolo d’ufficio il carattere sostanzialmentepretestuoso, defatigatorio e, pertanto, abusivo dell’attività difensivaprestata in detta controversia dal Riccardi.Sotto altro profilo, la ricorrente contesta la liquidazione dei compensioperata in favore del Riccardi sulla base dell’apodittico assunto che nonera stato proposto alcun motivo di appello avverso la decisione del primogiudice, laddove la corte territoriale ben avrebbe potuto rivisitare d’ufficiodetta liquidazione, a prescindere da uno specifico motivo d’appello dellaparte interessata.1.2 Il motivo è nel suo complesso infondato.Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della censura avanzata dallaricorrente riguardo alla contestazione della valutazione probatoria, operatadal giudice d’appello, in ordine alla carenza probatoria riscontrata conriferimento alla responsabilità del Riccardi in relazione alla condannarisarcitoria ex art. 96 c.p.c. pronunciata a carico di Immobiliare Il Mulinonei confronti della società Lago Maggiore Sviluppo: deve escludersi ladeducibilità in questa sede della questione concernente l’effettivaNumero registro generale 18300/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 13859/2026Data pubblicazione 12/05/2026esistenza, nel fascicolo processuale, dell’ordinanza con cui era statapronunciata la condanna ex art. 96 c.p.c. dell’odierna ricorrente (che ilgiudice d’appello ha ritenuto non esaminabile perché non esistente),trattandosi dell’eventuale evocazione di un vizio meramente revocatorio.Ciò posto, a fronte della complessiva valutazione istruttoria della corteterritoriale, l’odierna censura in altro non si risolve se non in una propostadi rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità.Va inoltre disattesa la doglianza concernente il preteso carattereapparente della motivazione dettata dal giudice d’appello, avendoquest’ultimo, piuttosto, elaborato un discorso giustificativo pienamenteidoneo a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito al fine di pervenire alladecisione assunta, con particolare riguardo alla rilevata carenza probatoriaa fondamento della domanda proposta.Parimenti del tutto priva di fondamento deve ritenersi la censura avanzatadalla ricorrente sulla conferma della liquidazione dei compensi operata dalgiudice di primo grado per non avere Immobiliare Il Mulino propostoalcuna contestazione al riguardo in sede d’appello, dovendo escludersi lapossibilità, per il giudice d’appello, di procedere d’ufficio – come,viceversa, inammissibilmente preteso dall’odierna ricorrente - all’esame dieventuali vizi della pronuncia di primo grado, in assenza di alcunaspecifica doglianza della parte interessata.2.1 Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 132, secondocomma, n. 4 c.p.c. per motivazione illogica e apparente (in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente escluso la responsabilità del Riccardi in relazione al primogrado del giudizio relativo alla controversia con l’arch.

Manuela Nanni, peril solo fatto che il Riccardi, in vista del deposito del foglio di precisazionedelle conclusioni, avrebbe inviato una e-mail alla società committenteindicando le possibili opzioni, senza nulla aggiungere al fine di orientare laNumero registro generale 18300/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 13859/2026Data pubblicazione 12/05/2026società assistita nella scelta delle domande da formulare, e per avere, inseguito, autonomamente ritenuto di modificare la domanda relativa allalegittimità del recesso dal contratto di compravendita con la Nanni conrestituzione del doppio della caparra confirmatoria, sostituendola conquella di risoluzione, pur nella consapevolezza che non era statodimostrato il danno il cui risarcimento era stato rivendicato con taledomanda.Sotto altro profilo, secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbeerroneamente disconosciuto il risarcimento del danno subito inconseguenza della responsabilità professionale del Riccardi in relazione algrado d’appello concernente la medesima controversia con la Nanni, sullabase dell’apodittico e contraddittorio assunto che non sarebbe statoallegato il ragionamento ipotetico probabilistico in merito alla fondatezzadel diritto vantato dal cliente pregiudicato dall’asserita negligenza dellegale, trascurando di considerare che la domanda proposta daImmobiliare Il Mulino sarebbe stata verosimilmente accolta.2.2 Il motivo è nel suo complesso infondato.Riguardo alla pretesa responsabilità del Riccardi in relazione al primogrado del giudizio tra l’odierna ricorrente e l’arch.

Nanni, la corteterritoriale non si è affatto limitata alla considerazione della e-mail inviatadal Riccardi a Immobiliare Il Mulino con l’indicazione delle possibili opzionistrategiche perseguibili, avendo piuttosto rimarcato che «l’appellanteprincipale producendo la sola sentenza di appello non consente a questaCorte ulteriori valutazioni delle scelte difensionali del professionista. LaCorte d’Appello (sentenza nr 1957/2020 doc.14 parte convenuta,documento venuto in esistenza in data successiva allo scadere dei terminidi cui al nr 2 dell’art. 183 VI comma cpc, in relazione alla quale è statocomunque possibile il contraddittorio) ha osservato che il mutamento didomande formulate in sede di precisazione delle conclusioni di primogrado dall’avv.

Riccardi, con rinuncia della domanda ex art. 2932 cc e conNumero registro generale 18300/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 13859/2026Data pubblicazione 12/05/2026richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto preliminare perinadempimento della convenuta Nanni, era mutamento della domandaespressamente consentito dall’art. 1453 cc. Secondo la Corte di Appello(sentenza nr 1957/2020), la cui motivazione è condivisa da questa Corte,il Giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere sulla domanda dirisoluzione, con verosimile accoglimento della stessa.

Ne dovrà derivare ladeclaratoria di insussistenza di responsabilità professionale dell’avv.Riccardi nel giudizio di primo grado, con conseguente riconoscimentoall’odierno attore del compenso richiesto, ammontante a euro 12.044,00,oltre a euro 804,00 per spese» (cfr. pagg. 24-25 della sentenzaimpugnata).Quanto poi al grado d’appello relativo al giudizio nei confronti dell’arch.Nanni, la corte territoriale, dopo aver confermato la piena responsabilitàdell’avvocato Riccardi, così come riconosciuta dal giudice di primo grado(cfr. pagg. 25-26 della sentenza impugnata), ha rilevato l’infondatezzadell’appello proposto dall’odierna ricorrente in relazione al mancatorisarcimento dei danni relativi alla perdita del doppio della caparra; etanto, «poiché non è stato allegato -neppure nell’appello principale (ivilimitandosi a un generico richiamo delle difese contenute nella comparsadi costituzione di primo grado)- il ragionamento ipotetico probabilistico inmerito alla fondatezza del diritto vantato dal cliente pregiudicato dallanegligenza del legale» (pag. 26 della sentenza impugnata).

In particolare,la corte territoriale, muovendo dalla corretta premessa che spetta aldanneggiato fornire la prova del nesso di causalità tra il comportamentoinadempiente del proprio difensore e il danno denunciato, ha evidenziatoche la ricorrente aveva del tutto omesso di allegare, tanto sul pianoargomentativo quanto su quello probatorio, i presupposti in forza dei qualiavrebbe dovuto essere comprovata la decisiva incidenza causale delcomportamento del difensore con riguardo alla perdita del diritto alrisarcimento del danno costituito dal doppio della caparra, non essendoNumero registro generale 18300/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 13859/2026Data pubblicazione 12/05/2026sufficiente la mera affermazione, in termini puramente astratti, del dirittoalla restituzione del doppio della caparra in caso di inadempimento delvenditore, bensì dovendo, viceversa, l’interessato approssimare ilragionamento in iure alle circostanze del caso concreto attraverso laopportune allegazioni argomentative e probatorie, nella specie ritenute deltutto insufficienti dai giudici del merito.Si tratta, dunque, complessivamente, dell’avvenuta articolazione, da partedel giudice d’appello, di una valutazione nel merito del comportamentoprofessionale del Riccardi, che, se da un lato è volto a sottolineare ladecisiva carenza probatoria sul piano delle allegazioni di cui era onerata laricorrente (con particolare riguardo al punto concernente la valutazionedel comportamento del legale nel primo grado di giudizio contro la Nanni),dall’altro lato, in riferimento al giudizio d’appello, appare nonulteriormente censurabile in questa sede di legittimità, pretendendo laricorrente di prospettare, ancora una volta, una rilettura nel merito deifatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica nonconsentita in questa sede.3.1 Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1176, secondo comma,c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente escluso la responsabilità del Riccardi, riguardo alprimo grado di giudizio relativo alla controversia con la Nanni, sul solopresupposto che egli, in vista del deposito del foglio di precisazione delleconclusioni, inviò una e-mail a Immobiliare Il Mulino senza considerare ilprincipio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui costituiscecompito esclusivo del legale provvedere alla scelta della linea tecnica daseguire nella prestazione dell’attività professionale, e senza altresìconsiderare che la responsabilità del Riccardi nel giudizio d’appello hacomunque determinato la perdita del compenso anche in relazione algiudizio di primo grado, dovendosi ritenere la sua prestazione inadempiutaNumero registro generale 18300/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 13859/2026Data pubblicazione 12/05/2026e improduttiva di effetti positivi in ragione della suddetta responsabilitàprofessionale del Riccardi.3.2 Il motivo è infondato: varrà sottolineare (come già precisato conriguardo alla decisione assunta in relazione alla decisione del secondomotivo) che la corte territoriale, nell’affrontare l’esame delcomportamento professionale del Riccardi nel giudizio di primo gradorelativo alla controversia con l’arch.

Nanni, non si sia affatto limitata allaconsiderazione della e-mail inviata dal Riccardi all’odierna ricorrente conl’indicazione delle possibili opzioni strategiche perseguibili, avendopiuttosto sottolineato - conviene ribadirlo - che «l’appellante principaleproducendo la sola sentenza di appello non consente a questa Corteulteriori valutazioni delle scelte difensionali del professionista. La Corted’Appello (sentenza nr 1957/2020 doc.14 parte convenuta, documentovenuto in esistenza in data successiva allo scadere dei termini di cui al nr2 dell’art. 183 VI comma cpc, in relazione alla quale è stato comunquepossibile il contraddittorio) ha osservato che il mutamento di domandeformulate in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado dall’avv.Riccardi, con rinuncia della domanda ex art. 2932 cc e con richiesta dideclaratoria di risoluzione del contratto preliminare per inadempimentodella convenuta Nanni, era mutamento della domanda espressamenteconsentito dall’art. 1453 cc.

Secondo la Corte di Appello (sentenza nr1957/2020), la cui motivazione è condivisa da questa Corte, il Giudice diprimo grado avrebbe dovuto decidere sulla domanda di risoluzione, converosimile accoglimento della stessa. Ne dovrà derivare la declaratoria diinsussistenza di responsabilità professionale dell’avv. Riccardi nel giudiziodi primo grado, con conseguente riconoscimento all’odierno attore delcompenso richiesto, ammontante a euro 12.044,00, oltre a euro 804,00per spese» (cfr. pagg. 24-25 della sentenza impugnata). Si è trattato,dunque, di una corretta valutazione delle scelte strategiche assunte daldifensore, che la corte territoriale, nell’esercizio delle proprie insindacabiliNumero registro generale 18300/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 13859/2026Data pubblicazione 12/05/2026prerogative di natura discrezionale sulla base del solo materiale istruttoriodisponibile, ha ritenuto non contrastanti con i doveri propri delprofessionista.Quanto poi al giudizio d’appello (sempre relativo al giudizio nei confrontidella Nanni), la corte territoriale non ha affatto negato l’avvenutaviolazione da parte del legale dei propri doveri di diligenza professionale,avendo piuttosto escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’odiernaricorrente, del nesso di casualità tra tali violazioni imputabili al difensore elo specifico danno denunciato dalla società ricorrente.Emerge quindi l’evidente infondatezza del motivo, non essendo ravvisabilealcuna specifica violazione della norma di legge richiamata dallaricorrente.4.

In conclusione, dev’essere rigettato il ricorso; non vi è luogo perl’adozione di alcuna statuizione quanto alle spese del presente giudizio dilegittimità, non avendo l’intimato svolto qui difese.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso.Dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater dell’art. 13d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi