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Ordinanza Interlocutoria — n. 13829/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to invalid notification of the second defendant under necessary joinder rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13829/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against the second-instance judgment, ruling that the appeal was not validly notified to one of the necessary co-defendants. Although the appellant submitted late documentation, the court found the notification incomplete because the receipt notice was missing from the postal copy sent to Romildo Falcone. Consequently, the case was remanded for the appellant to properly re-notify the absent party within 60 days.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: In cases of necessary joinder, a procedural defect in notifying a co-defendant renders the appeal invalid, requiring renewal of notification rather than dismissal of the appeal itself.

Parole chiave

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necessary joinder valid notification procedural defect litisconsorzio necessario remand for notification

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Data pubblicazione 12/05/2026il ricorso non è stato validamente notificato a Romildo Falcone.In primo luogo, infatti, si rileva che alla copia del ricorso notificata amezzo posta a Romildo Falcone e depositata nei termini previstidall’art. 369 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
art. 369 c.p
Data pubblicazione 12/05/2026il ricorso non è stato validamente notificato a Romildo Falcone.In primo luogo, infatti, si rileva che alla copia del ricorso notificata amezzo posta a Romildo Falcone e depositata nei termini previstidall’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021
Sez. 6-L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019

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Testo completo

in virtù di procura speciale, con domiciliazionedigitale ex lege.-ricorrente-controUNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a.-intimato-SACCHETTI TRASPORTI INDUSTRIALI s.r.l.-intimato--intimato-avverso la sentenza n. 8276/2023, emessa il 20/12/2023, dallaCorte d’Appello di Roma, pubblicata in data 20/12/2023, nonnotificata.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere Antonio Scalera;Numero registro generale 14896/2024Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 13829/2026Data pubblicazione 12/05/2026rilevato che:Massimiliano Schiavoni conveniva in giudizio innanzi il Tribunale diRoma la Milano Assicurazioni s.p.a., Romildo Falcone e la SacchettiTrasporti Industriali s.r.l., al fine di sentire dichiarare Romildodel sinistro, avvenuto in data 6/10/2010, e per l’effetto condannaretutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti esubendi dall’attore.Instaurato il contraddittorio con la sola compagnia assicuratrice,nella contumacia degli altri due convenuti, il Tribunale di Roma, dopoaver emesso sentenza non definitiva n. 3769/2018 (con la qualeveniva dichiarato il concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. ei convenuti erano condannati in solido al risarcimento del dannosubito dall’attore, nella misura del 50%), acquisita ladocumentazione da parte dell’INAIL, relativa al pagamentodell’indennizzo corrisposto all’attore, con sentenza definitiva n.8668/2018, condannava le parti convenute in solido a corrispondereall’attore l’importo di 44.838,55, oltre alle spese di CTU e al 50%delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.Interposto gravame da parte della compagnia assicuratrice, la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 8276/2023, pubblicata in data20/12/2023, rigettava l’appello incidentale di Massimiliano Schiavonie, in accoglimento dell’appello principale, condannava l’odiernoricorrente alla restituzione in favore della UnipolSai Assicurazionis.p.a. della somma di € 22.990,31, oltre interessi legali dallasentenza al saldo e spese del doppio grado di giudizio, compensateper la metà.Avverso detta sentenza Massimiliano Schiavoni ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi.Nessuno degli intimati si è costituito.2 di 3Numero registro generale 14896/2024Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 13829/2026ritenuto che:

Data pubblicazione 12/05/2026il ricorso non è stato validamente notificato a Romildo Falcone.In primo luogo, infatti, si rileva che alla copia del ricorso notificata amezzo posta a Romildo Falcone e depositata nei termini previstidall’art. 369 c.p.c. non è stato allegato l’avviso di ricevimento.La notifica deve, perciò, considerarsi inesistente (Sez. 5, Ordinanzan. 20778 del 21/07/2021, Rv. 661937-01).Inoltre, a diversa conclusione non si può pervenire quand’anche siconsiderasse la documentazione tardivamente prodotta dalricorrente in data 15/04/2026.E ciò non solo perché trattasi di documentazione inammissibile, maanche perché dalla stessa si evince che il procedimento notificatorionon è andato a buon fine.Versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (Sez.6-L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019, Rv. 653392-01), va, perciò,disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di Romildo P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione dellanotifica da parte del ricorrente nei confronti di Romildo Falcone neltermine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il PresidenteLina Rubino3 di 3