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Decreto — n. 13695/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13695/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13695/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eri, Anna Maria PinellaPortale, Jana Tassi, Marco Totaro, Stefano Andrea Alberto Pasotti,Giuseppina Serricchio, Mehdi Shahir, Monica Portieri, Daniela Rivieccio,Paola Rafaniello Raviele, Antonella Putignano, Giovanni Salvatore Urrico,Debora Tormen, Carlotta Rossi, Andrea Valiani, Federica Vergoni, AgataMaria Salimbeni, Biagia Pavone, Angela Vidili, con domicilio digitale pressol’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero Della Salute, MinisteroDell’Economia E Delle Finanze, Ministero Dell’Istruzione, Dell’Università EDella Ricerca, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’Avvocatura Generale Dello Stato, che ex legeli rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2072/2023 depositatail 21/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 13695/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia errore di calcolo errore scusabile

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21229/2023Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13695/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eri, Anna Maria PinellaPortale, Jana Tassi, Marco Totaro, Stefano Andrea Alberto Pasotti,Giuseppina Serricchio, Mehdi Shahir, Monica Portieri, Daniela Rivieccio,Paola Rafaniello Raviele, Antonella Putignano, Giovanni Salvatore Urrico,Debora Tormen, Carlotta Rossi, Andrea Valiani, Federica Vergoni, AgataMaria Salimbeni, Biagia Pavone, Angela Vidili, con domicilio digitale pressol’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero Della Salute, MinisteroDell’Economia E Delle Finanze, Ministero Dell’Istruzione, Dell’Università EDella Ricerca, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’Avvocatura Generale Dello Stato, che ex legeli rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2072/2023 depositatail 21/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21229/2023Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13695/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 10.500,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 11/05/2026Il PresidenteLina Rubino