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Decreto — n. 13689/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13689/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13689/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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zzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dagli avvocati LORUSSO ALBERTO(LRSLRT82A19L551O) e ANDRADE FAJARDO STEFANO (NDRSFN66H06L781I)-ricorrente-controVI.ABILITA’ S.R.L. in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall’avvocato CHIARELLO ANDREA ALESSANDRO (CHRNRL65D13G888J)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2409/2025depositata il 07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 27/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23552/2025Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13689/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 13689/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall’avvocato CHIARELLO ANDREA ALESSANDRO (CHRNRL65D13G888J)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2409/2025depositata il 07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 27/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23552/2025Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13689/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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contratto di compensazione controprestazione contrattuale dazione in pagamento mancato anticipo delle spese rimborso delle spese importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

zzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dagli avvocati LORUSSO ALBERTO(LRSLRT82A19L551O) e ANDRADE FAJARDO STEFANO (NDRSFN66H06L781I)-ricorrente-controVI.ABILITA’ S.R.L. in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall’avvocato CHIARELLO ANDREA ALESSANDRO (CHRNRL65D13G888J)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2409/2025depositata il 07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 27/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23552/2025Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13689/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO