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Decreto — n. 13687/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 13687/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by a collective of lawyers, challenged a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers and various ministries. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, resulting in the automatic waiver of the appeal and the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver of appeal procedural default judicial costs allocation compensazione nel fallimento spese di esecuzione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Boccucci Nicola, BoffinoEmilio, Capuzzi Carlo Erede Di Manno Stefania, Cerulli Anna Maria,Brancati Domenica Erede Di Brancati Antonietta, Galletti Silvia, DiandaDavid, Grifa Nicola, Grunberger Alberto, Contu Giovanna, Coffele Viviana,Di Stefano Monica, Ciafre' Michele, Cipparone Gualtiero, Lopez Eugenia,Gualdi Silvia, La Cecilia Olga, Gualdoni Emanuela, Mallus Elisabetta,Karamitireh Shabankareh Morteza, Jabra Antoine, Palumbo Saletta MariaAnna, Paoletti Vittoria, Musolino Ivana, Mannias Marina Costanza, MarchiLeonardo, Marzio Angelo, Miceli Alessia Maria, Moretti Maria Teresa, ParisiCarmen Vita, Puglisi Jose' Maria Raffaella, Zerbini Michela, Sorce MariaCostanza, Vacca Alessandra, Vizzardi Valerio, Brancati Teresa Erede DiBrancati Antonietta, Premuda Giuseppina, Sulis Marina, Paradisi Orietta,tutti domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato CristianoCastrogiovanni (cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che lirappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Istruzione dell'Università e dellaRicerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, inpersona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti domiciliati ope legisNumero registro generale 14123/2024Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 13687/2026Data pubblicazione 11/05/2026presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8242/2023 depositatail 19/12/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro15.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO