Decreto — n. 13685/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAia, Brizio Luigi, BallistaChiara, Arcidiacono Salvatore, Bellotta Maria Rosaria, Campari Ombretta,Cannas Liliana, Buscemi Laura, Battista Giuseppe, Cannas Pina,Castellaneta Marco, Cau Antonello, Cozzolino Sestilia, Corbanese Stefania,Carbone Antonella, Chessari Salvatore, Filippis Anna Maria, CoscoGiuseppe, Gallinella Giorgio, Frisotti Caterina, Gastaldo Patrizio, FrancoAnna, Girau Roberta, Guerra Monica, Gianfelici Lucia, Galassi SabrinaMaria, Sciuto Filippo Alfio, Roda' Maria Grazia, Rancitelli Loreta, SantiSalmaso Monica, Pietricola Beatrice, Valenzano Mariacarla, ZingoneClaudia, Verona Sabrina, Scriccia Sara, Turletti Anna, Zappoli FrancoAlberto, Vespasiani Gentilucci Umberto, Suglia Fiorita, Vitale CarolinaGrazia, Ballati Francesco erede Oliva Assunta, Arsena Valeria, tuttidomiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato CristianoCastrogiovanni (cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che lirappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, MinisteroNumero registro generale 11653/2024Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 13685/2026Data pubblicazione 11/05/2026della Salute, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, inpersona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti domiciliati ope legispresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7430/2023 depositatail 17/11/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13685/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
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ia, Brizio Luigi, BallistaChiara, Arcidiacono Salvatore, Bellotta Maria Rosaria, Campari Ombretta,Cannas Liliana, Buscemi Laura, Battista Giuseppe, Cannas Pina,Castellaneta Marco, Cau Antonello, Cozzolino Sestilia, Corbanese Stefania,Carbone Antonella, Chessari Salvatore, Filippis Anna Maria, CoscoGiuseppe, Gallinella Giorgio, Frisotti Caterina, Gastaldo Patrizio, FrancoAnna, Girau Roberta, Guerra Monica, Gianfelici Lucia, Galassi SabrinaMaria, Sciuto Filippo Alfio, Roda' Maria Grazia, Rancitelli Loreta, SantiSalmaso Monica, Pietricola Beatrice, Valenzano Mariacarla, ZingoneClaudia, Verona Sabrina, Scriccia Sara, Turletti Anna, Zappoli FrancoAlberto, Vespasiani Gentilucci Umberto, Suglia Fiorita, Vitale CarolinaGrazia, Ballati Francesco erede Oliva Assunta, Arsena Valeria, tuttidomiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato CristianoCastrogiovanni (cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che lirappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, MinisteroNumero registro generale 11653/2024Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 13685/2026Data pubblicazione 11/05/2026della Salute, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, inpersona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti domiciliati ope legispresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7430/2023 depositatail 17/11/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro16.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 05/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO