Decreto — n. 13647/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACongiu MariaGabriella, Carro Cristina, Di Cara Leopoldo, d'Ardes Donato, CorvagliaLuigi Tommaso, Di Flaviano Emidio, Di Pietro Maria Paola, FuschilloVincenzo, Giancola Raffaele, Guida Marco, Materzanini Paola, IozziaAngela Grazia, Magri' Antonio, Ottenga Paola, Peloni Giuseppe, MilliMassimo, Petrone Pasquale, Piana Francesco, Pierfederici Alessandra,Taliano Claudio, Rota Pierpaolo, Santoro Mariangela, Terzi Valeria,Vasapollo Leoluca Francesco, Ugo Fabriziio, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’avvocato Cristiano Castrogiovanni(cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che li rappresenta e difende:-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dellaSalute, Ministero dell'Istruzione dell’università e della Ricerca in personadei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis presso l’indirizzopec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-Numero registro generale 11541/2024Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 13647/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7358/2023 depositatail 15/11/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13647/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Parole chiave
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Congiu MariaGabriella, Carro Cristina, Di Cara Leopoldo, d'Ardes Donato, CorvagliaLuigi Tommaso, Di Flaviano Emidio, Di Pietro Maria Paola, FuschilloVincenzo, Giancola Raffaele, Guida Marco, Materzanini Paola, IozziaAngela Grazia, Magri' Antonio, Ottenga Paola, Peloni Giuseppe, MilliMassimo, Petrone Pasquale, Piana Francesco, Pierfederici Alessandra,Taliano Claudio, Rota Pierpaolo, Santoro Mariangela, Terzi Valeria,Vasapollo Leoluca Francesco, Ugo Fabriziio, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’avvocato Cristiano Castrogiovanni(cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che li rappresenta e difende:-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dellaSalute, Ministero dell'Istruzione dell’università e della Ricerca in personadei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis presso l’indirizzopec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-Numero registro generale 11541/2024Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 13647/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7358/2023 depositatail 15/11/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro14.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 05/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO