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Decreto — n. 13644/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13644/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13644/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ci Chiara, PassarelloBenedetta, Pacico Anna Annita, Pannozzo Alessandro, Tebaldi Alessandra,Vido Paola, Zorat Francesca, Strohmeyer Marianne, Tavalazzi Francesco,Togo Raffaela, Traldi Stefania, Verni Pietro, Scoscia Elvio, Tassan DinChiara, Russo Giuseppe, tutti domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’avvocato Marco Tortorella, (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org),che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzionedell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,tutti in persona dei rispetti Ministri pro tempore, domiciliati ope legispresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2070/2023 depositatail 21/03/2023;Numero registro generale 21441/2023Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 13644/2026Data pubblicazione 11/05/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13644/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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determinazione dei compensi calcolo dell'indennità risarcitoria rimborso delle spese condanna al pagamento pecuniario importi compensativi monetari onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ci Chiara, PassarelloBenedetta, Pacico Anna Annita, Pannozzo Alessandro, Tebaldi Alessandra,Vido Paola, Zorat Francesca, Strohmeyer Marianne, Tavalazzi Francesco,Togo Raffaela, Traldi Stefania, Verni Pietro, Scoscia Elvio, Tassan DinChiara, Russo Giuseppe, tutti domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’avvocato Marco Tortorella, (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org),che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzionedell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,tutti in persona dei rispetti Ministri pro tempore, domiciliati ope legispresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2070/2023 depositatail 21/03/2023;Numero registro generale 21441/2023Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 13644/2026Data pubblicazione 11/05/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO