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Decreto — n. 13640/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13640/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13640/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Basciani Franco,Basilico Raffaella, Bianchi Claudio, Bedendo Federica Cristina, CanaliAntonella, Brundu Tommaso, Bosello Maria Grazia, Casula Antonangelo,Carta Mario, Caregnato Laura Pia Cecilia, Careddu Giovanni, d'Amore Alba,Dilerma Pietro, De Giorgi Federico, Fanelli Carmelo, Dresda Romeo MicheleRenato, Fazio Armando, Eisera Noemi Bruna, Gualini Gerolamo, Lai MariaLetizia, Fiorentino Bruno, Grassini Paola, Giordano Raffaele, ForteleoniGavino, Guarcello Sergio, tutti domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica certificata dell’avvocato Cristiano Castrogiovanni(cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia edelle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttiin persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrentiNumero registro generale 11565/2023Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 13640/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7408/2022 depositatail 21/11/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13640/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese recupero delle spese esecutive fine del processo spese di difesa ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Basciani Franco,Basilico Raffaella, Bianchi Claudio, Bedendo Federica Cristina, CanaliAntonella, Brundu Tommaso, Bosello Maria Grazia, Casula Antonangelo,Carta Mario, Caregnato Laura Pia Cecilia, Careddu Giovanni, d'Amore Alba,Dilerma Pietro, De Giorgi Federico, Fanelli Carmelo, Dresda Romeo MicheleRenato, Fazio Armando, Eisera Noemi Bruna, Gualini Gerolamo, Lai MariaLetizia, Fiorentino Bruno, Grassini Paola, Giordano Raffaele, ForteleoniGavino, Guarcello Sergio, tutti domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica certificata dell’avvocato Cristiano Castrogiovanni(cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia edelle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttiin persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrentiNumero registro generale 11565/2023Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 13640/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7408/2022 depositatail 21/11/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO