Decreto — n. 13639/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo Antonio, BrunelliniPatrizia, Costa Paolo, Fabbrucci Paolo, Capua Giuseppe, CaravaggioOronzo, Querzola Cesare, Masala Renato, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell'avvocato Cristiano Castrogiovanni(cristiano.castrogiovanni@avvocato.pec.it), che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e Finanze, tutti inpersona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7390/2022depositata il 21/11/2022;Numero registro generale 11551/2023Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 13639/2026Data pubblicazione 11/05/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13639/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7390/2022depositata il 21/11/2022;Numero registro generale 11551/2023Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 13639/2026Data pubblicazione 11/05/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
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o Antonio, BrunelliniPatrizia, Costa Paolo, Fabbrucci Paolo, Capua Giuseppe, CaravaggioOronzo, Querzola Cesare, Masala Renato, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell'avvocato Cristiano Castrogiovanni(cristiano.castrogiovanni@avvocato.pec.it), che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e Finanze, tutti inpersona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7390/2022depositata il 21/11/2022;Numero registro generale 11551/2023Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 13639/2026Data pubblicazione 11/05/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 05/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO