Decreto — n. 13635/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAncenza, Ercoli Alfredo,Monterosso Cristina, Maggio Daniele, Pallotta Lorella, Grimaldi Leonardo,Resta Davide, Pitzus Giannalisa Carmela, Lanzafame Salvatore, RaffiLuisa, Rodio Giovanna, Macioce Simonetta, Grandi Francesca Maria,Rubino Luigi, Nicolazzini Stefano, Gontero Paolo, Lancini Liliana, GhettiMonica, Ricci Alberto, Gelpi Guido, tutti domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia edelle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, tuttiin persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale Dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4375/2022 depositatail 27/09/2019;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 3139/2023Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 13635/2026Data pubblicazione 11/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13635/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 3139/2023Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 13635/2026Data pubblicazione 11/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
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ncenza, Ercoli Alfredo,Monterosso Cristina, Maggio Daniele, Pallotta Lorella, Grimaldi Leonardo,Resta Davide, Pitzus Giannalisa Carmela, Lanzafame Salvatore, RaffiLuisa, Rodio Giovanna, Macioce Simonetta, Grandi Francesca Maria,Rubino Luigi, Nicolazzini Stefano, Gontero Paolo, Lancini Liliana, GhettiMonica, Ricci Alberto, Gelpi Guido, tutti domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia edelle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, tuttiin persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ope legis pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale Dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4375/2022 depositatail 27/09/2019;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 3139/2023Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 13635/2026Data pubblicazione 11/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro13.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO