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Ordinanza — n. 13354/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding wild boar vehicle damage liability under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13354/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Quinto Valeri's appeal against the Regional Government of Marche regarding damages caused by a wild boar. Valeri argued the lower court misapplied liability rules, but the court held that factual assessments and evidence evaluation are exclusively within the discretion of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the cited legal principles did not justify overturning the appellate court's findings of fact.

Regesto Legislator

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Art. 2043, 2052 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance, as factual findings are bound by the principle of free assessment of evidence.

Parole chiave

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wild boar liability civil code provisions free assessment of evidence appellate review limits factual findings immunity

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
civ.,come affermato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione,applicando, viceversa, il regime dell’art. 2043 cod.
Art. 2052 c.c.
proc.civ.; il ricorrente afferma l’erroneità della sentenza d’appello per nonavere il Tribunale applicato il regime di cui all’art. 2052 cod.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
2 di 6Numero registro generale 4252/2024Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 13354/2026Data pubblicazione 08/05/2026richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche qualepresupposto di ogni decisione in questa sede;2.
Art. 116 c.p.c.
civ.qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice siè formato, a norma dell’art. 116, commi primo e secondo, cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 118 disp. att. c.p
2 di 6Numero registro generale 4252/2024Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 13354/2026Data pubblicazione 08/05/2026richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche qualepresupposto di ogni decisione in questa sede;2.
art. 2052 cod. civ
proc.civ.; il ricorrente afferma l’erroneità della sentenza d’appello per nonavere il Tribunale applicato il regime di cui all’art. 2052 cod. civ.,come affermato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione,applicando, viceversa, il regime dell’art.
art. 2043 cod. civ
civ.,come affermato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione,applicando, viceversa, il regime dell’art. 2043 cod.
art. 2052 c.c
proc.civ.; il ricorrente afferma l’erroneità della sentenza d’appello per nonavere il Tribunale applicato il regime di cui all’art. 2052 cod.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

Macerata n. 578/2023 depositata il4/07/2023;Numero registro generale 4252/2024Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 13354/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026,dal Consigliere relatore Cristiano Valle;ritenuto che1. Quinto Valeri convenne in giudizio la Regione Marche al fine diottenere il risarcimento dei danni causati alla propria autovettura,condotta nell’occorso dal figlio Mauro, la notte del 27/09/2018, daun cinghiale che attraversò la strada provinciale n. 132 in direzioneSfercia – Camerino;2. la domanda, nel contraddittorio con la Regione Marche, venne accoltadal Giudice di pace di Camerino, con sentenza n. 99 del 2019, con laquale vennero liquidati oltre quattromila euro di danniall’autoveicolo;3. la Regione Marche propose appello;4.

Quinto Valeri resistette all’impugnazione;5. il Tribunale di Macerata ha, con la sentenza n. 587 del 4/07/2023,accolto l’impugnazione;6. avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi, Quinto Valeri;7. resiste con controricorso la Regione Marche;8. entrambe le parti hanno depositato memoria;9. il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del giorno 11/03/2026,alla quale il Collegio ha riservato la decisione con termine per ildeposito dell’ordinanza in sessanta giorni;considerato che1. alla disamina del ricorso va premesso che questa Corte, con le recentisentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, ha enunciato,componendo precedenti disarmonie, i principi di diritto regolatoridella materia della responsabilità in caso di danni da coinvolgimentodi fauna selvatica nella circolazione dei veicoli: ad essi, idonei adirimere anche la presente controversia, va fatto qui integraler.g. n. 4252/2024ad. 11/03/2026; estensore:

C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 4252/2024Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 13354/2026Data pubblicazione 08/05/2026richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche qualepresupposto di ogni decisione in questa sede;2. col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2052 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ.; il ricorrente afferma l’erroneità della sentenza d’appello per nonavere il Tribunale applicato il regime di cui all’art. 2052 cod. civ.,come affermato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione,applicando, viceversa, il regime dell’art. 2043 cod. civ., chiedendo alricorrente uno sforzo probatorio non esigibile;il motivo è inammissibile in quanto esso, ove non volesse dirsi che siriduce a un esito sperato, ossia l’applicazione di un diverso regime diimputazione della responsabilità, quello dell’art. 2052 cod. civ. inluogo di quello dell’art. 2043 cod. civ., comunque non criticaadeguatamente la sentenza in punto di diritto, quella basandosi sullacarenza di prova sull’esatta dinamica del sinistro e, pertanto, puresull’adeguatezza della cautela nella condotta di guida delconducente: ratio decidendi che è, in sostanza, conforme ai principidefinitivamente precisati da Cass. nn. 2526 e 2528 del 5/02/2026;la sentenza di questa Corte 5/02/2026 n. 2526, in particolare, haenunciato il seguente principio di diritto:

« in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso diincidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaiee un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti delproprietario dell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento deidanni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovveroterzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamicadell’incidente e, in particolare, sia del comportamento dell’animale,sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nellaloro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire lariconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almenor.g. n. 4252/2024ad. 11/03/2026; estensore:

C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 4252/2024Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 13354/2026Data pubblicazione 08/05/2026concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., alcomportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventualeconcorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senzaautomatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa esufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducentedel veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto menoconcorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria delconducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) nonpotrà trovare accoglimento, nemmeno parziale»;nel caso di specie il Tribunale ha in concreto affermato che risultacarente la prova in concreto della riconducibilità dell’urto alcomportamento dell’animale selvatico valutato in una con lacondotta di guida del conducente dell’autoveicolo;3. col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2052 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ.; il motivo censura la sentenza d’appello per averequesta applicato il regime probatorio dell’art. 2043 cod. civ.;il motivo è inammissibile per le stesse ragioni per le quali lo è ilprimo: che la fattispecie sia sussunta entro l’una o l’altra delleipotesi di responsabilità, la carenza di prova su di un’esattadinamica, pure con riferimento alla condotta di guida del conducentedel veicolo, impedisce di riferire il sinistro sia all’animale, sia aqualunque eventuale condotta anche solo colposa della convenuta;4. col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 115e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ.; il motivo è infondato alla stregua dellagiurisprudenza di legittimità (Cass. 23/10/2018 n. 26769) secondola quale la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad unaparte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondor.g. n. 4252/2024ad. 11/03/2026; estensore:

C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 4252/2024Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 13354/2026Data pubblicazione 08/05/2026le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta datale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forzadi convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talenella specie, è evidente che il giudice di appello ha deciso in basealle prove comunque acquisite agli atti e valutandole conapprezzamento discrezionale (e, siccome scevro da quei soli gravivizi logici rilevanti dopo la novella dell’art. 360 cod. proc. civ.,pertanto qui non censurabile), dovendo anche di ufficio egliconsiderare il materiale probatorio comunque acquisito ai fini dellaverifica della possibilità o meno di ricostruire un nesso causale trafatti provati e danno esposto;5. col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2052 e 2054 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc.civ;6. il motivo è inammissibile per le ragioni esposte per la reiezione delprimo e del terzo motivo e, con riferimento al parametro di cui al n.5 dell’art. 360, primo comma, lo è in quanto non prospetta l’omessoesame di un singolo fatto, ma richiede la diversa valutazionedell’intero compendio probatorio, il che è inammissibile;è appena il caso di ribadire che è giurisprudenza costante di questaCorte (Cass. 19/07/2021 n. 20553) che la valutazione delle proveraccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attivitàr.g. n. 4252/2024ad. 11/03/2026; estensore:

C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 4252/2024Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 13354/2026Data pubblicazione 08/05/2026riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudicedi merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicendafattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estraneaal vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice siè formato, a norma dell’art. 116, commi primo e secondo, cod. proc.civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,5 cod. proc. civ. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazioneal fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito;così intendendosi, se del caso, corretta o integrata la motivazionedella sentenza qui gravata, in relazione ai principi di diritto enunciatida Cass. n. 2526 e da Cass. n. 2528, entrambe del 5/02/2026, chepossono riferirsi, chiaramente, anche al caso all’esame, essa resiste,pertanto, alla censura mossale col ricorso, che va rigettato;7. integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assaidi recente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimitàquesta Corte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicativedel revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con lerichiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026;8. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso art. 13;r.g. n. 4252/2024ad. 11/03/2026; estensore:

C. VallePag. 6 di 6Numero registro generale 4252/2024Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 13354/2026Data pubblicazione 08/05/2026p. q. m.la Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese processuali; aisensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 11/03/2026.Il Presidenter.g. n. 4252/2024ad. 11/03/2026; estensore:

C. VallePag. 7 di 6