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Ordinanza — n. 13353/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for filing after the six-month deadline expired for opposition to a precetto. The court ruled the appeal inadmissible because the filing date was past the statutory limit. The court held that the appeal was filed after the six-month deadline expired for opposition to a precetto. The court ruled the appeal inadmissible because the filing date was past the statutory limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13353/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the six-month deadline. The appellant, Tosca Immobiliare s.r.l., had lodged an opposition to a precetto issued by the bank, but the appeal was submitted on February 28, 2024, following the judgment's publication on August 7, 2023. The court determined that oppositions to precetto are excluded from the suspension of deadlines during the summer break, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 3, legge n. 742/1969; Art. 92, r.d. n. 12/1941: The six-month period for filing a cassation appeal against an opposition to a precetto expires strictly without suspension during the summer break.

Parole chiave

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opposizione a precetto termine di decadenza sospensione ferie impugnazione cassazione inammissibilità ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
a tanto consegue che il termine per proporre l’impugnazione dilegittimità, ossia il ricorso per cassazione, è quello di sei mesi di cuiall’art. 327, primo comma, cod.
Art. 3, legge n. 742 del 7/10/1969
a tanto consegue che il termine per proporre l’impugnazione dilegittimità, ossia il ricorso per cassazione, è quello di sei mesi di cuiall’art. 327, primo comma, cod.
Art. 92, r.d. n. 12 del 1941
742 del 7/10/1969, laddoverichiama il disposto dell’art. 92 del r.d.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deveversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/10/2014 n. 22484
Cass. 22/10/2014 n. 22484 Rv.

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Testo completo

so dall’avvocato Fabio Michelangeli, con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrente -controBanca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino Soc. Coop., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAurelio Pugliese, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente -nonché controGuber Banca S.p.a. quale mandataria di Futura Spv S.r.l.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 567/2023 depositatail 7/08/2023;Numero registro generale 5918/2024Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 13353/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/05/2026, dalConsigliere relatore Cristiano Valle;ritenuto che1. la Tosca Immobiliare s.r.l. impugna, con atto affidato a cinque motivi,la sentenza n. 567 del 2023 della Corte d’appello di Perugia, che ha rigettatol’appello della stessa Tosca Immobiliare avverso la sentenza n. 874 del26/1172019 del Tribunale di Spoleto, che aveva rigettato l’opposizione aprecetto proposta dalla Tosca Immobiliare nei confronti del precettospiccato dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona soc. coop.;2. la Banca di Credito Cooperativa risponde con controricorso, seguitoda memoria;3. la Guber Banca s.p.a., quale mandataria della Futura 2019, che avevapartecipato alle fasi di merito, non ha qui svolto attività difensiva;4. il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del 6/05/2026, allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, riservatosi il deposito dellaordinanza entro il termine di sessanta giorni;considerato che1. non è necessario dare conto specificamente dei motivi di ricorso;2. infatti, la sentenza n. 567/2023 della Corte d’appello di Perugia è statapubblicata il 7/08/2023 e non è stata notificata, come risulta daspecifica affermazione della ricorrente in tal senso alla pag. 2 delricorso;3. a tanto consegue che il termine per proporre l’impugnazione dilegittimità, ossia il ricorso per cassazione, è quello di sei mesi di cuiall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.;4. che l’(eventuale) aumento per la sospensione nel periodo feriale, pari atrentuno giorni, attualmente intercorrente dal 1 al 31 agosto di ognianno (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testomodificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. conmodif. dalla l. n. 162 del 2014), non si applica alla fattispecie;r.g. n. 5918 del 2024ad. 6/05/2026; estensore:

C. Vallepag. 2 di 4Numero registro generale 5918/2024Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 13353/2026Data pubblicazione 08/05/20265. che nel caso concreto il termine è di sei mesi non ampliabili per lasospensione feriale, trattandosi di opposizione all’esecuzione, giustail disposto dell’art. 3 della legge n. 742 del 7/10/1969, laddoverichiama il disposto dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, cd.ordinamento giudiziario, che esclude dalla sospensione dei termini nelperiodo feriale, tra le altre ivi elencate, le cause di opposizioneall’esecuzione, in esse comprese quelle di opposizione a precettoquale quella in oggetto (per tutte e con specifico riferimento allaopposizione a precetto:

Cass. 22/10/2014 n. 22484 Rv. 633022 - 01);6. nella specie, a fronte della pubblicazione della sentenza il 7/08/2023, iltermine cd lungo di impugnazione, di sei mesi, di cui all’art. 327,primo comma, cod. proc. civ. non soggetto a sospensione feriale,scadeva il 7/02/2024;7. il ricorso per cassazione risulta notificato il 28/02/2024 e, quindi,quando il termine per impugnare di cui all’art. 327, comma primo,cod. proc. civ. era oramai decorso;8. il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;9. le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confrontidell’unica parte costituita, Banca di Credito Cooperativo di Spello edel Velino società cooperativa e sono liquidate come da dispositivo inragione del valore effettivo della controversia;10. nulla per le spese nei confronti di Guber Banca S.p.a., che non ha svolto11. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deveversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso art. 13;p. q. m.la Corte dichiara inammissibile il ricorso;r.g. n. 5918 del 2024ad. 6/05/2026; estensore:

C. Vallepag. 3 di 4Numero registro generale 5918/2024Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 13353/2026Data pubblicazione 08/05/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 10.700,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 6/05/2026.Il Presidenter.g. n. 5918 del 2024ad. 6/05/2026; estensore:

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