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Decreto — n. 13172/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13172/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13172/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ge, rappresentata edifesa dall’avvocato Girolamo Giancastro-ricorrente-controGreen Home S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato CatenaPasqualino-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4050/2025 depositata il6/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 327/2026Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 13172/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro744,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 2 maggio 2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 13172/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4050/2025 depositata il6/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 327/2026Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 13172/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro744,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 2 maggio 2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima

Parole chiave

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spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario mancato versamento dell'anticipo spese ripetibili dell'avvocato accollo delle spese procedurali procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
4050/2025 depositata il6/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ge, rappresentata edifesa dall’avvocato Girolamo Giancastro-ricorrente-controGreen Home S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato CatenaPasqualino-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4050/2025 depositata il6/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 327/2026Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 13172/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro744,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 2 maggio 2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima