Decreto — n. 13171/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAappresentante protempore, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dagliavvocati Tiziana Taglialatela e Claudia Manzi-ricorrente-controPetronelli Clotilde, Romano Ilaria, Romano Gianluca, con domicilio digitaleex lege, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Sgromo-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4855/2025depositata il 10/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26193/2025Numero sezionale 196/2026Numero di raccolta generale 13171/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, e che va disposta la distrazione di dette spese in favore deldifensore della parte controricorrente che ha dichiarato di averleanticipate, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in euro 5.344,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Roma, 2 maggio 2026 …IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 13171/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4855/2025depositata il 10/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26193/2025Numero sezionale 196/2026Numero di raccolta generale 13171/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, e che va disposta la distrazione di dette spese in favore deldifensore della parte controricorrente che ha dichiarato di averleanticipate, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in euro 5.344,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Roma, 2 maggio 2026 …IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
appresentante protempore, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dagliavvocati Tiziana Taglialatela e Claudia Manzi-ricorrente-controPetronelli Clotilde, Romano Ilaria, Romano Gianluca, con domicilio digitaleex lege, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Sgromo-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4855/2025depositata il 10/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26193/2025Numero sezionale 196/2026Numero di raccolta generale 13171/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, e che va disposta la distrazione di dette spese in favore deldifensore della parte controricorrente che ha dichiarato di averleanticipate, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in euro 5.344,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Roma, 2 maggio 2026 …IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima