Cassation court allows appeal against appellate court's allocation of litigation costs in administrative incidental proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's second ground of appeal, which challenged the appellate court's allocation of litigation costs. The appellant argued that the third-party intervenant, who sought only a material correction of a signature error, should not bear costs as a losing party. The court held that since the intervenant did not formally oppose the other litigants, they could not be considered a losing party in the main conflict, leading to the cassation of the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, cod. proc. civ.; Art. 112, cod. proc. civ.: In administrative incidental proceedings, a third party intervening solely to correct a material error without formally opposing the main litigants cannot be deemed a losing party for cost allocation purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ne telematica legale-ricorrente-controDi Lello Marisa, rappresentata e difesa dall'avvocato Arnaldo Tascioneunitamente all’avvocato Antonella Mancini, domiciliazione telematicalegale-controricorrente-Regione Abruzzo-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1175/2022depositata il 08/08/2022.Numero registro generale 24909/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 13077/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere Paolo Porreca.Rilevato chesentenza n. 1175 del 2022 della Corte di appello di L’Aquila, esponendoche:- aveva convenuto la Regione Abruzzo per ottenere la dichiarazionedi falsità della sottoscrizione di un atto di rinuncia a contributipubblici, ottenuti quale titolare di un’azienda agricola, cui eraseguita un’azione di recupero degli stessi;- il Tribunale, per quanto ancora di utilità, aveva dichiarato lafalsità della firma, con pronuncia confermata dalla Corte diappello davanti alla quale era intervenuta Marisa Di Lello,funzionario della Regione, per far correggere l’erroneadella sottoscrizione apposta sul documento oggetto di lite;- ad avviso del Collegio di secondo grado, in particolare,l’intervento era ammissibile perché spiegato a tutela di un dirittosoggettivo, qualificato come della personalità, a non vedersiqua, andavano regolate secondo il principio di soccombenza ecausalità, ponendole a carico di entrambi gli altri due soggetti inlite;resiste con controricorso Marisa Di Lello;le parti hanno depositato memorie;è rimasta intimata la Regione Abruzzo, anche a séguito dellarinnovazione della notifica eseguita in ottemperanza dell’ordinanzainterlocutoria n. 17316 del 2025 di questa Corte.Rilevato cheNumero registro generale 24909/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 13077/2026Data pubblicazione 06/05/2026con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato nel regolare le spese dell’interveniente che aveva solochiesto la correzione di un errore materiale per svista del giudice di primecure il quale aveva in motivazione addebitato a Di Lello la falsità inveceche, come emerso, a Ivano Di Martino, responsabile del Centro diassistenza della Confagricoltura di Chieti, sicché quelle erano irripetibiliperché proprie di un procedimento, nel caso incidentale, di naturaamministrativa e deciso in termini meramente ordinatori, ovvero nonconflittuali;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratopoiché, pur ammettendo una natura propriamente giurisdizionale econflittuale del giudizio sulla paternità della falsità, non avrebbe potutocomunque ritenere la deducente quale parte soccombente, né rispetto allaRegione, né rispetto all’interveniente con la quale non vi era stato alcunrapporto di contrapposizione processuale;con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratoponendo a carico della ricorrente le spese di lite senza domanda, attesoche l’interveniente aveva esplicitamente chiesto la condanna sul puntodella parte che si fosse palesata, per contrapposizione, soccombente;con il quarto motivo si prospetta il vizio della sentenza impugnataper difetto di motivazione, poiché la Corte di appello non avrebbe spiegatoin alcun modo perché dal principio di causalità, meramente richiamato,avrebbe dovuto farsi derivare la soccombenza, quanto alle speseprocessuali, della ricorrente.Considerato cheil secondo motivo, da scrutinare prioritariamente per logiche, èfondato, con assorbimento logico dei residui;Numero registro generale 24909/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 13077/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’interveniente, ammesso nel processo come tale senza specifichecensure, non aveva svolto domanda nei confronti dei soggetti in lite, bensìsolo per rettificare l’erronea attribuzione della riscontrata falsità materialea sé, come soggetto terzo, fatta propria dal giudice e non da uno deglialtri litiganti, laddove se quella domanda, ritenuta svolta a tutela di undiritto della personalità, fosse stata qualificata come querela di falso, essaavrebbe comunque potuto ritenersi avversata solo dal soggetto, quale nonparte ricorrente, che di quel documento avesse inteso avvalersi nei suoiconfronti (Cass., 16/05/2025, n. 13118, Cass., 17/07/2019, n. 19281, laquale richiama arresti nomofilattici degli anni ’60 e ’70: da Cass., n. 2070del 1963 a Cass., n. 1275 del 1977), ferma restando l’irripetibilità dellamera correzione di errore materiale, quale dedotta peraltro con la primacensura, a mente della nomofilachia ricostruita e affermata di Cass., Sez.U., 14/11/2024, n. 29432;spese al giudice del rinvio.
P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti,cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello diL’Aquila perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteEmilio Iannello