Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12973/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12973/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12973/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

s.a.s. di Giancarlo Pagani, sedente in LurateCaccivio, Giancarlo PAGANI;- intimati -avverso decreto di fissazione d’udienza emessa dal giudice dell’esecuzionedi Monza nell’ambito del procedimento d’esecuzione distinto al R.G.E. n.291/25;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 marzo2026 dal consigliere Alberto Crivelli.1. La ricorrente premette che, nella pendenza del procedimentoespropriativo epigrafato, la stessa, avendo ricevuto una nota con cui sipreannunciava l’accesso nell’immobile staggito per il cambio dellaserratura, aveva proposto “opposizione all’esecuzione”, in esito alla qualeNumero registro generale 22389/2025Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12973/2026Data pubblicazione 06/05/2026il giudice dell’esecuzione aveva fissato udienza di comparizione delle partisenza disporre la sospensione inaudita altera parte.Propone ricorso in cassazione, qualificandolo “RICORSO FACOLTATIVO DICOMPETENZA (Artt. 43 e 48 C.P.C.)”, affidato a tre motivi.Le altre parti sono rimaste intimate.Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cuiha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale ed in subordinedeclaratoria di inammissibilità del ricorso.Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 618 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 12973/2026 — snciv · Corte di Cassazione: La parte ricorrente fonda il ricorso su tre mezzi, di cui però si limita adenunciare il rinvio alle relative disposizioni di cui all’art. 360, primocomma, cod. proc. civ., senza rapportarsi però con le prescrizioni previste,a pena di inammissibilità, dall’art. 366 del medesimo codice.2. Il Procuratore generale solleva questione di legittimità in relazione aquanto già fatto oggetto di analoga questione in altra controversia, conriferimento al disposto di cui all’art. 1, comma 812, l. n. 107/24, in base alquale “nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo senon è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, letteraa), o il minor contributo dovuto per legge”.3.

Parole chiave

Generato dall'IA
rigetto provvisorio dell'opposizione censure procedurali opposizione tardiva procedura di rivendicazione nel pignoramento diritto di ottenere una decisione ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 618 cod. proc. civ
(tra l’altro, le poche ragioni espresse nel corso dell’atto si richiamanoa questioni del tutto avulse dai vizi apparentemente denunciati), ancorprima il ricorso è inammissibile perché si appunta su un atto - il decretodel giudice di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 618 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

s.a.s. di Giancarlo Pagani, sedente in LurateCaccivio, Giancarlo PAGANI;- intimati -avverso decreto di fissazione d’udienza emessa dal giudice dell’esecuzionedi Monza nell’ambito del procedimento d’esecuzione distinto al R.G.E. n.291/25;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 marzo2026 dal consigliere Alberto Crivelli.1. La ricorrente premette che, nella pendenza del procedimentoespropriativo epigrafato, la stessa, avendo ricevuto una nota con cui sipreannunciava l’accesso nell’immobile staggito per il cambio dellaserratura, aveva proposto “opposizione all’esecuzione”, in esito alla qualeNumero registro generale 22389/2025Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12973/2026Data pubblicazione 06/05/2026il giudice dell’esecuzione aveva fissato udienza di comparizione delle partisenza disporre la sospensione inaudita altera parte.Propone ricorso in cassazione, qualificandolo “RICORSO FACOLTATIVO DICOMPETENZA (Artt. 43 e 48 C.P.C.)”, affidato a tre motivi.Le altre parti sono rimaste intimate.Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cuiha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale ed in subordinedeclaratoria di inammissibilità del ricorso.Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La parte ricorrente fonda il ricorso su tre mezzi, di cui però si limita adenunciare il rinvio alle relative disposizioni di cui all’art. 360, primocomma, cod. proc. civ., senza rapportarsi però con le prescrizioni previste,a pena di inammissibilità, dall’art. 366 del medesimo codice.2. Il Procuratore generale solleva questione di legittimità in relazione aquanto già fatto oggetto di analoga questione in altra controversia, conriferimento al disposto di cui all’art. 1, comma 812, l. n. 107/24, in base alquale “nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo senon è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, letteraa), o il minor contributo dovuto per legge”.3.

Pur essendo pacifico il ricorrere dei presupposti applicativi delladisposizione la cui legittimità costituzionale è stata denunciata, in quantoessa prevede una causa di improcedibilità in rapporto al mero mancatoversamento del contributo unificato, ritiene il Collegio che, in baseall’esame prioritario della ragione più liquida, vada presa in considerazionela marcata inammissibilità che caratterizza il ricorso.Invero, oltre alla plateale violazione dei criteri di contenuto-forma stabiliti,appunto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, cod. proc.Numero registro generale 22389/2025Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12973/2026Data pubblicazione 06/05/2026civ. (tra l’altro, le poche ragioni espresse nel corso dell’atto si richiamanoa questioni del tutto avulse dai vizi apparentemente denunciati), ancorprima il ricorso è inammissibile perché si appunta su un atto - il decretodel giudice di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 618 cod. proc. civ. -che ha contenuto meramente ordinatorio, interno al processo e, dunque,non ricorribile in cassazione.Sul punto questa Corte ha già stabilito, con particolare riferimento alregolamento di competenza, la non impugnabilità tramite siffattostrumento di alcun provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione e, inparticolare, di quello con cui lo stesso rigetta l’istanza di sospensionefondata sull’eccezione di incompetenza, affermando invece la propriacompetenza, sul presupposto che la verifica di quest’ultima è riservata algiudice della cognizione, mentre la surriferita pronuncia deve intendersi dicarattere meramente ordinatorio (cfr., tra innumerevoli, Cass. n.14091/23, Cass. n. 10037/24).Tanto più quanto precede vale nel caso in esame, in cui addirittura sisottopone allo scrutinio di questa Corte un decreto di fissazionedell’udienza.Tanto esime la Corte da ulteriori considerazioni in ordine al fondamentodell’istanza di regolamento, come si ricava dalle conclusioni, sul dubbiocirca il fatto che il giudice che ha sottoscritto sia onorario o togato.4.

Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla per le spese atteso che le altreparti sono rimaste intimate.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo della ricorrente diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 22389/2025Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12973/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capoalla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026Il Presidente(Franco De Stefano)