Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12760/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12760/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12760/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

l’avvocato Alessandro Lombardo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2998/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 267/2026Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 12760/2026Data pubblicazione 05/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 12760/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2998/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 267/2026Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 12760/2026Data pubblicazione 05/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima

Parole chiave

Generato dall'IA
correzione di errore materiale condono delle spese procedurali errore nella commisurazione della pena ammende per infrazione procedurale compensazione nel fallimento spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
2998/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

l’avvocato Alessandro Lombardo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2998/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 267/2026Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 12760/2026Data pubblicazione 05/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima