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Decreto — n. 12759/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 12759/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Riccardo Santagostino, did not act on the proposal submitted by the appellee, Martina Minutoli, despite the court's notification. Consequently, the court declared the appeal renounced and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction proposed settlement procedure statutory time limit renunciation of appeal legal costs allocation correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.
2624/2025depositata il 3/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
2624/2025depositata il 3/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

presentata e difesadall’avvocato Riccardo Santagostino-ricorrente-controMinutoli Martina, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall’avvocato Giacomo Mastrorosa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2624/2025depositata il 3/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26138/2025Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 12759/2026Data pubblicazione 05/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30 aprile2026.IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima