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Ordinanza — n. 12756/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12756/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal declaration of withdrawal filed on April 28, 2026. The appellant voluntarily relinquished the right to pursue the case against the defendants, satisfying all procedural requirements set forth in Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the litigation was terminated without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The withdrawal of a civil appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering the court's decision on the merits unnecessary.

Parole chiave

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civil appeal withdrawal extinction of proceedings Article 390 c.p.c. voluntary renunciation termination of litigation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p
art. 390 cod. proc. civ
390 c.p.c.;la rinuncia presenta i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., sicchépuò pronunciarsi l’estinzione del giudizio;può omettersi di provvedere sulle spese stante l’indefensio della parteintimata;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p.

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Testo completo

o all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato Giuliano Fina;-ricorrente-controRizzo Gianni Salvatore, Rizzo Orazio Alberto, Moracci Maria Teresa;-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 838/2022 depositatail 21/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia;Numero registro generale 5645/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 12756/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atto depositato in data 28 aprile 2026, la parte ricorrente haformulato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;la rinuncia presenta i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., sicchépuò pronunciarsi l’estinzione del giudizio;può omettersi di provvedere sulle spese stante l’indefensio della parteintimata;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p. q. m.la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 28 aprile 2026.Il Presidente