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Decreto — n. 12755/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction and costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 12755/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for the continuation of the proceedings, but the court found no objection raised during the deadline. Consequently, the judgment was entered as inadmissible, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a tacit renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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tacit renunciation of appeal settlement offer deadline extinction of proceedings costs of litigation Cassation procedure spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
542/2025depositata in data 28/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
art. 380-bis c.p
542/2025depositata in data 28/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

entati e difesidall’avvocato Simona Ciardo, con domiciliazione digitale ex lege,-ricorrenti-controGiuseppe Bondì, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Albertone,con domiciliazione digitale ex lege,-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di LECCE n. 542/2025depositata in data 28/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MNumero registro generale 21128/2025Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 12755/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30/04/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima