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Decreto — n. 12754/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12754/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12754/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'avvocato Stefano Caroli,con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controlloyd'S Insurance Company S.a., titolare del Contratto N. A0171197500 inpersona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocatoGerardo Romano Cesareo, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché controMagnani Andrea,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1433/2025depositata in data 12/08/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che nel ricorso, nel controricorso e nella procura speciale prodottadalla parte controricorrente la sentenza impugnata in questa sede ètalvolta indicata – per evidente errore materiale, come si evinceagevolmente dagli atti prodotti da entrambe le parti e dall’univocaNumero registro generale 20492/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 12754/2026Data pubblicazione 05/05/2026indicazione del numero di rg e della data di pubblicazione della sentenza –con il numero di repertorio 1893/2025 e non correttamente con il n. dellasentenza 1433/2025;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12754/2026 — snciv · Corte di Cassazione: A0171197500 inpersona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocatoGerardo Romano Cesareo, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché controMagnani Andrea,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1433/2025depositata in data 12/08/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che nel ricorso, nel controricorso e nella procura speciale prodottadalla parte controricorrente la sentenza impugnata in questa sede ètalvolta indicata – per evidente errore materiale, come si evinceagevolmente dagli atti prodotti da entrambe le parti e dall’univocaNumero registro generale 20492/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 12754/2026Data pubblicazione 05/05/2026indicazione del numero di rg e della data di pubblicazione della sentenza –con il numero di repertorio 1893/2025 e non correttamente con il n. dellasentenza 1433/2025;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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correzione di errore materiale difetto formale di procedura memoria illeggibile accertamento inesatto dei fatti riserva di modificazione errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1433/2025depositata in data 12/08/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

l'avvocato Stefano Caroli,con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controlloyd'S Insurance Company S.a., titolare del Contratto N. A0171197500 inpersona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocatoGerardo Romano Cesareo, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché controMagnani Andrea,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1433/2025depositata in data 12/08/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che nel ricorso, nel controricorso e nella procura speciale prodottadalla parte controricorrente la sentenza impugnata in questa sede ètalvolta indicata – per evidente errore materiale, come si evinceagevolmente dagli atti prodotti da entrambe le parti e dall’univocaNumero registro generale 20492/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 12754/2026Data pubblicazione 05/05/2026indicazione del numero di rg e della data di pubblicazione della sentenza –con il numero di repertorio 1893/2025 e non correttamente con il n. dellasentenza 1433/2025;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.155,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30/04/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima