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Decreto — n. 12752/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12752/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12752/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato Giuseppe Merola, con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente principale -controHDI Italia S.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato David Morganti, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-controPuorto Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Caduto,con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-e controCriscuolo Antonio, Criscuolo Giandomenico, Tamburrino Maria Teresa-intimati-nonché controPuorto Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Caduto,con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente incidentale-Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026controHDI Italia S.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato David Morganti, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso incidentale-e controAzienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, Criscuolo Antonio, CriscuoloGiandomenico, Tamburrino Maria Teresa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2114/2025depositata il 29/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella incidentale abbiano chiesto la decisione dei rispettiviricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi principali e incidentali devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, anche alla luce di quanto disposto dal secondo commadell’art. 391 c.p.c. e tenuto conto dell’esito del giudizio e della particolaritàdella vicenda, anche processuale, all’esame, ben possono compensarsi perintero le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituitementre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti delleparti intimate, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 30/004/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 391 c.p; Decreto — n. 12752/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato David Morganti, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-controPuorto Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Caduto,con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-e controCriscuolo Antonio, Criscuolo Giandomenico, Tamburrino Maria Teresa-intimati-nonché controPuorto Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Caduto,con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente incidentale-Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026controHDI Italia S.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato David Morganti, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso incidentale-e controAzienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, Criscuolo Antonio, CriscuoloGiandomenico, Tamburrino Maria Teresa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2114/2025depositata il 29/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella incidentale abbiano chiesto la decisione dei rispettiviricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi principali e incidentali devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, anche alla luce di quanto disposto dal secondo commadell’art. 391 c.p.c. e tenuto conto dell’esito del giudizio e della particolaritàdella vicenda, anche processuale, all’esame, ben possono compensarsi perintero le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituitementre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti delleparti intimate, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 30/004/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio diritto a un difensore onorari legali indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2114/2025depositata il 29/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi principali e incidentali devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, anche alla luce di quanto disposto dal secondo commadell’art.
art. 391 c.p
civ.;ritenuto che, anche alla luce di quanto disposto dal secondo commadell’art. 391 c.p.c.
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Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato Giuseppe Merola, con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente principale -controHDI Italia S.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato David Morganti, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-controPuorto Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Caduto,con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-e controCriscuolo Antonio, Criscuolo Giandomenico, Tamburrino Maria Teresa-intimati-nonché controPuorto Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Caduto,con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente incidentale-Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026controHDI Italia S.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato David Morganti, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso incidentale-e controAzienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, Criscuolo Antonio, CriscuoloGiandomenico, Tamburrino Maria Teresa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2114/2025depositata il 29/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella incidentale abbiano chiesto la decisione dei rispettiviricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi principali e incidentali devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, anche alla luce di quanto disposto dal secondo commadell’art. 391 c.p.c. e tenuto conto dell’esito del giudizio e della particolaritàdella vicenda, anche processuale, all’esame, ben possono compensarsi perintero le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituitementre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti delleparti intimate, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 30/004/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima