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Ordinanza — n. 12745/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses incidental appeal for lack of specific facts but allows main appeal regarding unjust enrichment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12745/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the incidental appeal inadmissible because the appellant failed to specify the facts and evidence supporting the alleged procedural defect in the lower court's judgment. While the main appeal was allowed regarding the unjust enrichment claim, the court noted that the first-instance judgment contained no explicit ruling on the disputed contractual relationship. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination based on the established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.c.; Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.c.: The incidental appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the facts and evidence supporting the alleged defect, as the Court of Cassation cannot independently verify the existence of such vices.

Parole chiave

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incidental appeal inadmissibility lack of specific facts procedural defect verification unjust enrichment claim remand to lower court indennità forfettaria contratto di compensazione restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.c.
Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.c.
art. 1418 c.c
163/2006 (ratione temporis applicabile),che richiedeva l’obbligatoria autorizzazione preventiva da partedell’amministrazione aggiudicatrice, che nel caso di specie non sussisteva.Dichiarava, quindi, la nullità ex art. 1418 c.c.
art. 2033 c.c
2041 c.c., mentre accoglieva la diversa azione, proposta in viaNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026subordinata, ex art. 2033 c.c., ritenendo che l’acconto di Euro 30.000,versato da Fardef Piscine s.r.l.
art. 2041 c.c
183, comma 6,c.p.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibilela domanda (subordinata) di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.proposta dall’appellante (parte opposta nel primo grado, e quindi attricesostanziale), incorrendo nella violazione delle regole processuali di cuiall’art.
art. 2042 c.c
nei confronti della Fardef Piscine s.r.l., per difetto delrequisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c.5.2.
art. 2041 cod. civ
non avendo subito alcun impoverimento (…) lalegittimazione ad esperire l’azione ex art. 2041 cod. civ.
art. 343 c.p
3, c.p.c., «violazione dell’art. 343 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5640 del 26/02/2019
Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019
Cass. Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022
Corte EDU, Sentenza Succi e altri c/ Italia del 28/10/2021
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Testo completo

ifesa dagli avvocati Federica Scafarelli e Alberto Dal Bello;-ricorrente-controMa.pro.tec. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato Nicola Marcone;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 213/2023depositata il 01/02/2023;Numero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia.1.

Nel 2017 Fardef Piscine s.r.l. proponeva opposizione al decretoingiuntivo n. 608/2017, emesso dal Tribunale di Treviso in data08/02/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma diEuro 393.509,97 in favore della società MA.PRO.TEC s.r.l., a titolo dicorrispettivo per parte dei lavori di riqualificazione del Parco dello Sport diArzignano (VI) svolti dalla MA.PRO.TEC s.r.l. su incarico di Fardef Piscine,a sua volta incaricata dalla concessionaria dell’opera pubblica SPULVSs.r.l.L’opponente contestava la debenza delle somme ingiunte e chiedeva, invia riconvenzionale, la restituzione della somma di Euro 30.000,00, qualeacconto che riteneva di avere indebitamente pagato, per non avere maiintrattenuto rapporti con l’opposta.1.1.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 418/2020, accoglieval’opposizione, revocando il monitorio opposto.Riteneva il Tribunale che il rapporto intercorso tra le parti, benché nonformalizzato in un contratto scritto, integrava gli estremi del “subappalto”ex art. 118, comma 11, del d.lgs. 163/2006 (ratione temporis applicabile),che richiedeva l’obbligatoria autorizzazione preventiva da partedell’amministrazione aggiudicatrice, che nel caso di specie non sussisteva.Dichiarava, quindi, la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto per violazionedell’art. 21 della L. 646/1982, che vieta all’appaltatore di opera pubblica dicedere in subappalto o a cottimo l’esecuzione delle opere stesse o di unaloro parte senza l’autorizzazione della stazione appaltante.Rigettava, per l’effetto, la correlata azione di indebito arricchimento exart. 2041 c.c., mentre accoglieva la diversa azione, proposta in viaNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026subordinata, ex art. 2033 c.c., ritenendo che l’acconto di Euro 30.000,versato da Fardef Piscine s.r.l. in virtù di un contratto nullo, costituisse unindebito oggettivo.2.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 213/2023, accoglievaparzialmente l’appello interposto dalla MA.PRO.TEC s.r.l., condannandorivalutazione e interessi legali, in favore dell’appellante.In particolare, ritenevano i giudici d’appello che - diversamente da quantoaveva argomentato il Tribunale - il diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c.spetta a prescindere dalla sussistenza di un rapporto contrattuale conl’arricchito (ed anzi, la possibilità di invocare una responsabilità “excontractu” renderebbe non proponibile l’azione residuale).3.

Per la cassazione di tale sentenza Fardef Piscine s.r.l. ha propostoricorso, affidato a tre motivi.3.1. MA.PRO.TEC s.r.l. ha resistito con controricorso, contenente ricorsoincidentale condizionato, affidato a tre motivi.Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli art. 183, comma 6,c.p.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibilela domanda (subordinata) di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.proposta dall’appellante (parte opposta nel primo grado, e quindi attricesostanziale), incorrendo nella violazione delle regole processuali di cuiall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che «va preliminarmenterilevato che tale domanda, formulata con la memoria ex art. 183, commaNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/20266, n. 1, c.p.c., è ammissibile in quanto successiva al rilievo officioso dellanullità contrattuale».Assume che la Corte d’appello, nell’accogliere la domanda di indebitoarricchimento ex art. 2041 c.c. formulata dall’appellante, abbia malinterpretato la richiesta di inammissibilità di tale domanda formulatadall’opponente Fardef Piscine s.r.l., in totale violazione delle preclusionisancite dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., quale termine ultimo perprecisare o modificare le domande.Riferisce, in proposito, che Fardef Piscine s.r.l. non si doleva dellatempestività o meno della formulazione della domanda di indebitoarricchimento, ma prospettava una sostanziale modificazione della “causapetendi” della relativa domanda svolta dall’opposta MA.PRO.TEC s.r.l. nellasua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. rispetto al “Foglio diprecisazione delle conclusioni da ritenersi parte integrante del verbale diudienza del 19.09.2019”.4.2.

Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1418 e 2041 c.c.e dell’art. 21 della L. n. 646/1982.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di poteraccogliere la domanda ex art. 2041 c.c. nonostante la causa dell’asseritoindebito risiedesse in un contratto di subappalto nullo ex art. 21 della L.646/1982 per violazione di norma imperativa (assistita anche da sanzionepenale).La ricorrente osserva che lo stesso Tribunale aveva citato il precedente diCass. n. 713/2014, che, nell’affrontare l’applicazione dell’art. 21 della L.646/1982, riteneva che la sanzione di nullità del contratto per contrarietàad un divieto espresso di legge si estenda a tutti gli eventuali e successivisubappalti, pena la agevole elusione del dettato normativo.Deduce, pertanto, che l’esecuzione di opere in subappalto, in assenza dipreventiva autorizzazione della stazione appaltante, è senza dubbioNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026penale.Lamenta, perciò, che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fattoche, avendo dichiarato il contratto nullo per violazione ex art. 21 della L.646/1982, non si poteva, in quanto tale, far rivivere i suoi “effetti illeciti”da un punto di vista civilistico, accogliendo la domanda di arricchimentoingiustificato svolta da una delle parti.4.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2041 c.c., per avere laCorte d’appello ha accolto la domanda di arricchimento senza causa exart. 2041 c.c. in via indiretta, nonostante mancasse il requisito dellasussidiarietà prescritto dall’art. 2042 c.c.Parte ricorrente censura, in particolare, la seguente statuizione dellasentenza impugnata «l’appellante si è resa cessionaria a titolo oneroso diun credito vantato dalla cedente, la quale non può, pertanto, esperirel’azione ex art. 2041 c.c. non avendo subito alcun impoverimento (…) lalegittimazione ad esperire l’azione ex art. 2041 cod. civ. va riconosciuta alsoggetto sul quale concretamente ricadono le conseguenze dellamancanza di un’azione tipica».Assume, infatti, che nel caso di specie è evidente che MA.PRO.TEC s.r.l., afronte della inesigibilità del credito cedutole da Maprotec Engineerings.r.l., per nullità del contratto, anziché avanzare illegittima domanda(subordinata) di indebito arricchimento nei confronti di Fardef Piscines.r.l., avrebbe potuto e dovuto rivolgersi alla cedente MaprotecEngineering s.r.l. per ripetere il corrispettivo della cessione.5.1.

Per motivi di ordine logico, va esaminato con priorità il secondomotivo del ricorso principale, che assume carattere assorbente. Esso èfondato.Ed invero, la statuizione della Corte territoriale, che ha ritenuto fondata(e, dunque, a monte, proponibile) la domanda ex art. 2041 c.c.Numero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026nonostante la causa dell’asserito indebito risiedesse in un contratto disubappalto nullo ex art. 21 della L. 646/1982 per violazione di normaimperativa (assistita anche da sanzione penale), si scontra con il piùrecente indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte.È noto, infatti, che l’azione ex art. 2041 c.c. è azione di depauperamento,con cui l’attore mira a recuperare la “depauperatio” nei limiti della“locupletatio” altrui, entrambe correlate da un nesso di causalità.Elemento costitutivo necessario di tale azione è il requisito dellasussidiarietà ex art. 2042 c.c., da accertarsi alla stregua del principioenunciato da Cass.

Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, ai sensidel quale «ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art.2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzataautonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domandaprincipale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sulcontratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora suclausola generale - si riveli carente “ab origine” del titolo giustificativo,restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizioneo decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudiziosubito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale percontrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico».Sul punto, non assumono peraltro una dirimente rilevanza, nel caso che cioccupa, i dubbi prospettati e i quesiti posti alle Sezioni Unite da questaSezione con l’Ordinanza interlocutoria n. 1284 del 20/01/2025, nonsoltanto perché, a differenza di quell’occasione, il soggetto “impoverito”non è la stessa P.A., ma soprattutto in ragione del fatto che, nel caso dispecie, l’applicazione del principio di diritto sopra riportato è pacifica, voltache la nullità del contratto di subappalto ex art. 21 della L. 646/1982 nonsi esaurisce in una mera nullità per contrasto con una norma espressa cheimpone la forma scritta “ad substantiam” (ed infatti, nella specie, non sitratterebbe, in ipotesi, neppure di nullità virtuale per violazione di normaNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026imperativa, bensì di nullità strutturale, per violazione dell’art. 1325, n. 4,c.c.), ma di una specifica ipotesi di nullità derivante dall’illiceità del titolocontrattuale per contrasto con norme imperative.Ed invero, il subappalto nullo ex art. 21 della L. 646/1982 è un contrattoillecito, quale figura espressamente menzionata dalle Sezioni Unite nellaSentenza n. 33954/2023, prevedendo il detto articolo un delitto punibilecon la pena detentiva e con quella pecuniaria.A mente dell’art. 21, comma 1, della L. 646/1982, infatti, «chiunque,avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concedeanche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le operestesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con lareclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzodel valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superioread un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto.

Neiconfronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la penadella reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo delvalore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È dataall’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione delcontratto».Ne discende che, in relazione al caso di specie, trova applicazione ilprincipio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con laSentenza n. 33954/2023, citata, a cui consegue - invariabilmente - laimproponibilità della domanda ex art. 2041 c.c. proposta dallaMA.PRO.TEC s.r.l. nei confronti della Fardef Piscine s.r.l., per difetto delrequisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c.5.2.

Il primo e il terzo motivo del ricorso principale restano assorbitidall’accoglimento del secondo mezzo.Peraltro, in relazione al primo di essi, giova richiamare, solamente, aisensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., il principio dicui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7487 del 29/03/2026, p.to 6.1.1. dellaNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026motivazione (seppure in un caso speculare a quello oggetto della presenteimpugnazione), ai sensi del quale non è consentito al giudice del merito ditrasformare d’ufficio la domanda con cui viene esperita l’azione di indebitoarricchimento ex art. 2041 c.c. in azione di ripetizione dell’indebitooggettivo ex art. 2033 c.c., poiché con tale diversa operazionequalificatoria il giudice effettuerebbe una inammissibile “mutatio libelli”,pronunciando oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalleparti, attraverso la mutazione dei fatti costitutivi o estintivi della pretesafatta valere in giudizio: e tanto per l’evidente inconciliabilità degli elementicostitutivi dell’una e dell’altra azione.6.

Il secondo motivo del ricorso principale va, quindi, accolto (conassorbimento del primo e del terzo mezzo).7. Venendo, dunque, al ricorso incidentale dalla MA.PRO.TEC s.r.l., essova qui esaminato, poiché proposto in via condizionata all’accoglimento delricorso principale ed in merito al presupposto della nullità del contratto, orora riconosciuto sussistente.7.1. Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso incidentale siprospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell’art.156, comma 2 del D. lgs. 12.4.2006 n. 163 in relazione al rigetto delladomanda principale di adempimento del contratto in ragione dellaqualificazione di quest’ultimo come subappalto».La ricorrente incidentale riferisce che, in sede di appello MA.PRO.TEC s.r.l.non si era limitata a censurare il rigetto della domanda subordinata, maaveva insistito anche nella domanda principale di adempimento, rilevandoche, in ragione della peculiarità dell’affidamento in concessione con lostrumento della finanza di progetto, il contratto tra Fardef Piscine s.r.l. edessa MA.PRO.TEC non poteva qualificarsi come subappalto.L’appello sul punto è stato rigettato, rilevando testualmente la Corte(sentenza, pag. 9) «che l’art. 118, comma 10, del d. lgs.

N. 163/2006 …stabiliva che alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche siNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026applicassero alcune disposizioni dettate per il subappalto tra le quali ilcomma 8, che richiedeva l’autorizzazione della P.A. e la cui mancanzarisultava, pertanto, sanzionata, dall’art. 21 della legge n. 646 del 1982».La ricorrente incidentale censura, pertanto, la sentenza impugnata nellaparte in cui la Corte veneziana non si è avveduta che il controllo di FardefPiscine sulla società di progetto faceva sì che l’esecuzione dei lavoricompagine titolare della concessione senza che potesse configurare unaffidamento all’esterno.Ne discenderebbe che, sulla base del d.lgs. 163/2006, non vi era alcunanecessità di autorizzazione per un’operazione che non era qualificabilecome subappalto.7.2.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell’art. 156, comma 2 D.lgs. 12.4.2006 n. 163, nonché dell’art. 118 D. lgs. 12.4.2006 n. 163 inrelazione alla statuizione che afferma la competenza del concedenteComune di Arzignano al rilascio dell’autorizzazione al ritenuto subappalto aMaprotec Engineering».MA.PRO.TEC s.r.l. asserisce che quanto argomentato dalla Corteveneziana in ordine all’obbligo gravante sull’appaltatore di richiederel’autorizzazione al subappalto e alla impercorribilità di qualsiasistrumentalizzazione della omessa autorizzazione viene ulteriormentesuffragato dalla considerazione che Fardef Piscine non era solo tenuta achiedere e ottenere l’autorizzazione al subappalto ma, per di più, dovevachiederla alla società di progetto SPVUL 5, vale a dire a soggetto che erasotto il suo pieno controllo e aveva persino sede nei medesimi locali.7.3.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell’art. 343 c.p.c. inrelazione alla pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda exart. 2041 c.c. per asserita mutatio libelli in violazione del giudicato internoNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026formatosi su tale eccezione in ragione dell’avvenuta pronuncia nel meritoda parte del giudice di primo grado e della mancata proposizione diappello incidentale di Fardef Piscine».La ricorrente incidentale osserva che il Tribunale di Treviso,pronunciandosi nel merito sulla domanda subordinata di ingiustificatoarricchimento ex art. 2041 c.c., ha implicitamente disatteso l’eccezione disubordinata, siccome non tempestivamente proposta.Premesso che, come già più sopra esposto, l’intempestività non ricorrevaaffatto, sull’eccezione la Corte d’appello non poteva comunquepronunciarsi, essendosi formato il giudicato sul suo rigetto.

Per contro,costituzione per resistere all’appello principale proposto da Promotec,senza proporre il necessario appello incidentale.8. Il ricorso incidentale è inammissibile in ciascuno dei motivi in cui siarticola.Va difatti notato che i motivi di ricorso, per come confezionati, siesauriscono in frammentarie considerazioni legate al merito della vicenda,inosservanti degli oneri di specificità e autosufficienza prescritti, a penad’inammissibilità del mezzo, dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per nonavere il ricorrente dimostrato, all’interno del ricorso medesimo, glielementi di fatto ritenuti dallo stesso decisivi, né indicato in quale sede -soprattutto in grado d’appello - le singole questioni qui prospettate sianostate specificamente proposte, anche al fine di escludere la novità dellerelative argomentazioni nella presente sede di legittimità.Ne discende che, non avendo il ricorrente compiutamente indicato gli attidai quali emergerebbe tale vizio, l’esame della censura resta qui precluso,non potendo la Corte di cassazione procedere ad una autonoma ricerca,ma soltanto ad una verifica, degli stessi (cfr., ex multis, Cass.

Sez. 1,Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 5640 delNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/202626/02/2019; Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Sez. L, Sentenzan. 20924 del 05/08/2019).Del resto, ancorché la stessa sentenza della Corte EDU del 28/10/2021(Succi e altri c/ Italia) abbia investito questa Corte del compito di evitareuna interpretazione troppo formale del principio di autosufficienza, chelimiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 inmotivazione; principio ripreso anche da Cass.

Sez. U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 - Rv. 664409-01), risulta, per vero, totalmente disatteso,nel caso di specie, l’orientamento che, ai fini del principio diautosufficienza, richiede - almeno - che la parte riproduca il contenuto deldocumento o degli atti processuali su cui proprio si fonda il ricorso,indicando, specificamente, la loro presenza negli atti del giudizio di merito(così, ancora, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).Per quanto qui rilevato, risulta superfluo osservare che, ad ogni buonconto, il tenore delle contestazioni tra le parti, per come è dato ricavarledagli atti legittimamente accessibili da questa Corte, ha mantenutocontestato ogni presupposto delle contrapposte pretese, sicché nessungiudicato, tanto meno esplicito, poteva dirsi formato in esito alla sentenzadi primo grado.9.

Il ricorso incidentale va, pertanto, dichiarato inammissibile.10. Sulla base di tali premesse, per la fondatezza del secondo motivo delricorso principale (assorbiti i restanti) e l’inammissibilità dell’incidentale,va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,affinché proceda a un nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati.11. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MNumero registro generale 7181/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 12745/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti irestanti; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa,in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda altresì diprovvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 28 aprile 2026.Il Presidente