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Decreto — n. 12431/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal via withdrawal ruling, orders partial cost compensation to opposing party.

Numero d'incarto Decreto — n. 12431/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal without the respondent's acceptance. Although the withdrawal was valid under the Code of Civil Procedure, the court ordered the appellant to pay one-third of the litigation costs to the opposing party. This decision reflects the legal principle that even voluntary withdrawals do not exempt a party from bearing a portion of judicial expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceeding, but the withdrawing party remains liable for a portion of litigation costs unless the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure partial cost compensation condono delle spese procedurali desistenza dall'azione ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

ata e difesa, a seguito di rinuncia al mandatodell'avvocato Massimo Capirossi, dagli avvocati Francesco Riconosciuto eGiovanni Bonino-ricorrente-controImmobiliare Diorama Srl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Salussoglia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.975/2024 depositatail 26/11/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che non è intervenutaaccettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 1929/2025Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 12431/2026Data pubblicazione 04/05/2026che, stante l’assenza di accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente si può provvedere sulle spese e si ritiene di compensarleper tre quarti del loro ammontare, stante la desistenza dal giudizio;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente allarifusione alla resistente di un terzo delle spese di lite, liquidate, previacompensazione dei due terzi residui, in € 550, oltre 200 per esborsi,spese generali ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca