Cassation appeal dismissed due to voluntary settlement and mutual withdrawal of the lawsuit by all parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a voluntary settlement between the plaintiffs and the defendants. The plaintiffs withdrew their appeal, which was accepted by the insurance company AIG Europe SA and the notary Iervolino, leading to a mutual agreement on cost compensation. Consequently, the proceedings were terminated under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw a cassation appeal and agree on cost compensation, the judgment is extinguished without further examination of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ZI ALESSIA; tutti rappresentati e difesidall’Avv. ALESSANDRO DI DATO, domiciliati digitalmente ex lege;-ricorrenti-controAIG EUROPE SA – Rappresentanza Generale per l’Italia, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti MARCO FERRARO e STEFANOGIOVE, domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-nonchéNumero registro generale 7165/2023Numero sezionale 4697/2025Numero di raccolta generale 12393/2026Data pubblicazione 03/05/2026IERVOLINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO-controricorrente-LAVORO S.p.A., SIME IMMOBILIARE COSTRUZIONE S.p.A., RUSSOMICHELINA, quale erede di IMMA TRANCHINI-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, n. 3838/2022depositata il 16/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere FRANCESCA FIECCONI.Rilevato quanto segue.1.
Rusciano Sergio, Falcone Maria Pia, da una parte, e Paolozzi Giovanni,Paolozzi Antonio, Paolozzi Alessia, dall’altra, hanno proposto ricorsocongiunto nei confronti di AIG Europe S.p.A., nonché degli altri soggettisummenzionati, per la cassazione della sentenza n. 3838 del16/09/2022, della Corte d’appello di Napoli, con cui è stata riformata inparte la sentenza del Tribunale di Napoli quanto alla quantificazione deidanni patrimoniali e del danno morale subiti a causa della condotta dimalagestione accertata in capo al notaio De Vivo, regolando le spese dilite in base all’esito del giudizio di appello.
AIG Europe SA -Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito indicata per brevitàAIG Europe SA) e il notaio Giuseppe Iervolino hanno depositatoNumero registro generale 7165/2023Numero sezionale 4697/2025Numero di raccolta generale 12393/2026Data pubblicazione 03/05/2026separati controricorsi, quest’ultimo per resistere al solo terzo motivo,deducendo di intervenire in quanto intimato quale litisconsorteprocessuale. Gli altri soggetti intimati, di cui in epigrafe, non hannopreso parte al giudizio di legittimità.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Napoli con la sentenza n°3207/2017 pubblicata il 17/03/2017, accoglieva appieno la domandarisarcitoria degli attori qui ricorrenti, accertando e dichiarando laresponsabilità professionale per colpa del solo notaio Claudio De Vivo inragione della predisposizione di una procura falsa e utilizzata per duecompravendite immobiliari non andate a buon fine, con grave dannosubito dai ricorrenti evitti perché stipulate da un falsus procuratorqualificatosi quale titolare dei beni in base a una procura notarileraccolta dal notaio Claudio De Vivo; per l’effetto, condannava ilconvenuto notaio De Vivo al pagamento, in favore degli attori quiricorrenti, del risarcimento del danno, dichiarando l’operatività dellagaranzia assicurativa di cui alla polizza professionale contratta dalmedesimo notaio con la AIG Europa Limited Spa, condannata pertantoa tenere indenne il proprio assicurato dal pagamento di tutte le sommeche questi è tenuto a corrispondere a favore dei medesimi attori.
IlTribunale, per altro verso, rigettava la domanda nei confronti del notaioGiuseppe Iervolino che aveva rogato le due compravenditenell’interesse dei ricorrenti, ritenendolo non responsabile per non averepreso parte alla truffa. Rigettava altresì le domande nei confronti dellealtre parti chiamate a vario titolo a rispondere dell’illecito o dei dannisofferti unitamente ai convenuti notai.3. Proposto appello dalla compagnia assicuratrice intimata, la Corteaccoglieva in parte l’appello e riformava la sentenza quanto allaquantificazione dei danni patrimoniali e del danno morale, confermandoper il resto la responsabilità dell’assicurato notaio De Vivo, regolando lespese di lite in base all’esito del giudizio di appello.Numero registro generale 7165/2023Numero sezionale 4697/2025Numero di raccolta generale 12393/2026Data pubblicazione 03/05/20264.
Come già rappresentato, AIG Europa SA ha resistito al presente ricorsoaffidato a sei motivi. Il notaio Iervolino, nel suo controricorso, purevidenziando di non essere stato ritenuto responsabile dell’illecito dalTribunale con decisione passata in giudicato sul punto, ha dedottol’infondatezza del terzo motivo del ricorso, relativo al rigettodell’istanza di ammissione delle prove.5. In data 1/9/2025, in pendenza del procedimento per cassazioneRusciano Sergio e Falcone Maria da una parte, Pia Paolozzi Antonio ePaolozzi Alessia, anche quali eredi di Paolozzi Giovanni, nel frattempodeceduto, dall’altra, con distinti atti hanno depositato rinuncia al ricorsocon contestuale istanza di pronuncia di estinzione del processo a spesecompensate, debitamente sottoscritta dai legali e dalla contropartecompagnia assicuratrice AIG Europe SA per accettazione.6.
Con ordinanza interlocutoria del 17 settembre 2025 da questa Corteveniva disposto un rinvio dell’adunanza camerale per consentire alcontroricorrente Antonio Iervolino di interloquire sull’atto di rinuncia alricorso.7. In data 16/10/2025 perveniva a questa Corte l’atto con cui sicostituivano gli Avv. Marco Ferraro e Avv. Maurizio Gugliotta, muniti diprocura notarile, in sostituzione dell’Avv. Antonio Iervolino nelfrattempo deceduto, nell’interesse del notaio Giuseppe Iervolino, i qualidichiaravano di aderire all’istanza di rinuncia al ricorso, con richiesta dicompensazione delle spese di lite.Considerato quanto segue.8.
In atti è presente la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti perintervenuta composizione bonaria della lite, accettata daicontroricorrenti AIG Europe SA e da Giuseppe Iervolino (e per lo stessodai suoi difensori muniti del relativo potere, v. procura notarile in atti),con relativa adesione all’istanza di estinzione del procedimento concompensazione delle spese ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..Numero registro generale 7165/2023Numero sezionale 4697/2025Numero di raccolta generale 12393/2026Data pubblicazione 03/05/20269. Conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazioneex art. 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese processuali,come concordemente richiesto dalle parti costituite.10.
Non va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento del cd. doppio del contributo unificato, atteso che talemisura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione odella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, sanzionatoria, essa è distretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non èsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391c.p.c.;Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, il 4/12/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA