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Ordinanza — n. 12279/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by joint withdrawal of suit by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12279/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellants and the respondent jointly submitted a request to withdraw the lawsuit. The underlying dispute involved a bank seeking recovery of a negative bank account balance from a company in liquidation and its guarantors. Since both sides agreed to abandon the proceedings, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case without issuing a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding jointly request the withdrawal of the appeal, the judgment is declared extinguished without further examination of the merits.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinguishment of cassation Civil Procedure Code party autonomy termination of proceedings opposizione al precetto esecutivo revoca dell'opposizione retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Va pregiudizialmente rilevato che i ricorrenti e lacontroricorrente hanno depositato istanza congiunta di rinuncia alricorso con relativa accettazione.Ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Va pregiudizialmente rilevato che i ricorrenti e lacontroricorrente hanno depositato istanza congiunta di rinuncia alricorso con relativa accettazione.Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ARCO IN LIQUIDAZIONE, COURT ESTATESRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato Fabio Pozzi, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-controBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVESC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato Anna Maria Ferretti unitamente all’avvocato VincenzoLiuzzi, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.Numero registro generale 2595/2023Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 12279/2026Data pubblicazione 01/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI BARI n. 1579/2022depositata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

La società Kentron a socio unico (poi ammessa al concordatopreventivo), Loparco Leonardo, in proprio e nella qualità diliquidatore della L2 Costruzioni Loparco in liquidazione, nonché laCourt Estate srl, questi ultimi quali fideiussori della prima,convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la Banca diCredito Cooperativo di Cassano Murge e Tolve soc. coop. (diseguito BCC), onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivoottenuto per l’importo di €. 496.849,71, oltre interessi e spese, atitolo di saldo negativo del conto corrente garantito dai fideiussori.Si costituiva, resistendo, la banca.2.

Con sentenza n. 3203/2020 il Tribunale di Bari rigettaval’opposizione.3. Avverso tale sentenza proponevano appello LoparcoLeonardo, in proprio e quale liquidatore della L2 CostruzioniLoparco in liquidazione, nonché la Court Estate s.r.l.; veniva ancheevocata in giudizio la società Kentron, che tuttavia restavaintimata.Si costituiva, resistendo al gravame, la banca BCC.4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Baririgettava il gravame.5. Avverso tale sentenza Loparco Leonardo, in proprio e qualeliquidatore della L2 Costruzioni Loparco in liquidazione, nonché laNumero registro generale 2595/2023Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 12279/2026Data pubblicazione 01/05/2026Court Estate s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui resiste con controricorso la banca BCC.6.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizioneaccelerata, mentre il difensore dei ricorrenti ha insistito per ladecisione nelle forme ordinarie.7. Avviata, dunque, la trattazione del ricorso alla adunanzacamerale, nelle more, entrambi i ricorrenti e la banca resistentehanno depositato nel fascicolo telematico, a mezzo dei rispettividifensori, istanza congiunta di rinuncia al ricorso e di accettazione,a spese compensate.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rilevato che i ricorrenti e lacontroricorrente hanno depositato istanza congiunta di rinuncia alricorso con relativa accettazione.Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. il giudizio di cassazione vapertanto dichiarato estinto.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio2026.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO