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Ordinanza — n. 12154/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reference to evidence documents in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12154/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific references to the email evidence cited in the lower court proceedings. The appellant argued that a late denial of the email's probative value by the opposing party should have been considered, but the court found the complaint lacked the necessary details to identify the documents within the case file. Consequently, the court ruled that without precise indications of the evidence's location and sequence, the specific violation of the principle of specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure could not be established.

Regesto Legislator

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Art. 20, 21 D.Lgs. 82/2005; Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.: Appeals are inadmissible if the complaint fails to provide specific references to evidence documents, rendering their examination by the Court impossible.

Parole chiave

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principle of specificity inadmissible appeal evidence identification probative value Code of Civil Procedure rimborso delle spese di trasporto compensazione ed assistenza ai passeggeri assegno turistico

Disposizioni normative citate

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Art. 20, 21 D.Lgs. 82/2005
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
11511; Cass. 13 giugno 2014, n.
art. 214 cod. proc. civ
3 di 6Numero registro generale 26105/2024Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 12154/2026Data pubblicazione 30/04/2026limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ.
art. 2712 cod. civ
Nonavendola il Folino tempestivamente disconosciuta, la e-mail, ai sensidell’art. 2712 cod.
articolo 2712 c.c
Essa rientra, pertanto, seppur priva di firma, tra le riproduzioniinformatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, conelencazione non tassativa, dall'articolo 2712 c.c.
art. 1888 cod. civ
5141).Nella stessa direzione, sia pur in una vicenda giustificante il richiamodell’art. 1888 cod. civ.
art. 645 cod. proc. civ
art. 638 cod. proc. civ
civ.Senonché, il ricorrente avrebbe dovuto non limitarsi a riprodurre nelricorso l’elenco dei documenti prodotti in sede monitoria (riportato apagina 11), ma il contenuto del ricorso ex art. 638 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469 eribadito più di recente da Cass., sez.
Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695
34469 eribadito più di recente da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695; Cass.,sez.
Cass., sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481
Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467
Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez.
Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11511
Cass. 13 giugno 2014, n. 13485
11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass.
Cass. 15 luglio 2009, n. 16499
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Testo completo

e,domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -controdomiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Paolapubblicata il 26.4.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2026 dalConsigliere dott. Roberto Simone.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOPag. 1 di 6Numero registro generale 26105/2024Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 12154/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con sentenza, pubblicata il 1°.2.2019, il Giudice di pace di Paolaaccoglieva l’opposizione svolta da Giovanni Folino avverso il decretoingiuntivo con cui gli era stato ordinato il pagamento in favore di GennaroRitondale di euro 3.500,00, oltre agli interessi legali e spese di procedura,a titolo di corrispettivo per il viaggio in pullman gran turismo per la BIT(Fiera Rho-Pero) di Milano, dal 12.2.2015 al 15.2.2015, per essererimasto indimostrato chi avesse ordinato il trasporto e assunto l’obbligodel pagamento del corrispettivo.2. Il Tribunale di Paola, con sentenza pubblicata il 26.4.2024, rigettaval’appello proposto dal Ritondale e compensava le spese del grado.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre GennaroRitondale, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso ilLa trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2712 e 1888cod. civ., anche in relazione all’art. 214 cod. proc. civ.Il ricorrente si duole non essersi considerato dal Tribunale che la e-mail inviata il 23.1.2015 dal Folino, prodotta in occasione dellapresentazione del ricorso monitorio, aveva piena efficacia probatoria,perché disconosciuta tardivamente solo alla prima udienza, e non inoccasione dell’atto di citazione per opposizione al decreto ingiuntivo.

Nonavendola il Folino tempestivamente disconosciuta, la e-mail, ai sensidell’art. 2712 cod. civ., avrebbe dovuto ritenersi munita di piena efficaciadi prova legale e il Tribunale non avrebbe potuto prescindere dalla suavalutazione unitamente agli altri elementi di prova, da cui emergeva lavolontà del Folino di commissionare il viaggio con assunzione dell’obbligodel pagamento.Pag. 2 di 6Numero registro generale 26105/2024Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 12154/2026Data pubblicazione 30/04/20261.1. Il ricorso è inammissibile.La controversia verte sull’efficacia probatoria di un messaggio diposta elettronica semplice, privo di firma elettronica qualificata o digitale odi altro tipo di firma elettronica, profilo regolamentato dagli artt. 20 e 21D.Lgs. 82/2005.

Al riguardo, è stato affermato da questa Corte che “aisensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 1, comma 1,lettera p), (Codice dell'amministrazione digitale), la e-mail costituisce un«documento informatico», ovvero un «documento elettronico che contienela rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamenterilevanti». Essa rientra, pertanto, seppur priva di firma, tra le riproduzioniinformatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, conelencazione non tassativa, dall'articolo 2712 c.c. e dunque forma pienaprova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vieneprodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”(v., Cass., sez.

II, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass., sez. lav., 8 marzo2018, n. 5523; in senso analogo, anche se riferita allo “short messagesystem”, Cass., sez., II, 21 febbraio 2019, n. 5141).Nella stessa direzione, sia pur in una vicenda giustificante il richiamodell’art. 1888 cod. civ. (norma evocata solo in intestazione dal ricorrente),si è collocata Cass., sez. III, 24 maggio 2024, n. 14406, secondo cui “[l]ae-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firmadigitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare ilrequisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione,ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabileratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore allemodifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010), se non ne sono contestati laprovenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla basedella libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristicheoggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”.Venendo in rilievo un messaggio di posta elettronica «semplice», devefarsi riferimento al solo art. 2712 cod. civ., il quale, se non soggiace aiPag. 3 di 6Numero registro generale 26105/2024Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 12154/2026Data pubblicazione 30/04/2026limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ. - erroneamenteinvocato dal ricorrente, diversamente da quanto sostenuto in sede diappello, v. pagina 4 del ricorso, da riga 15 a riga 18 -, il relativodisconoscimento comunque deve essere tempestivo, ossia deve esseresvolto nel corso della prima udienza dal difensore o nella prima rispostasuccessiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni (v.

Cass.,sez. II, 24 febbraio 2023, n. 5755; Cass., sez. 6-I, 13 maggio 2021, n.12794; Cass. civ., sez. III, 22-04-2010, n. 9526).Nella specie, il Tribunale ha ritenuto tempestiva la contestazione dellaprovenienza della e-mail, perché effettuata nel corso della prima udienzadal difensore dell’opponente. Tale valutazione non risulta attinta in modopertinente dal ricorrente, il quale quest’oggi si limita a sostenere che ilmessaggio di posta elettronica era stato prodotto già con il ricorsomonitorio, sì che, a suo dire, l’opponente avrebbe dovuto formulare la suacontestazione già con l’atto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.Senonché, il ricorrente avrebbe dovuto non limitarsi a riprodurre nelricorso l’elenco dei documenti prodotti in sede monitoria (riportato apagina 11), ma il contenuto del ricorso ex art. 638 cod. proc. civ., almenonei tratti essenziali, oltre alla sua localizzazione, al fine di permetternel’esame diretto da parte di questa Corte e, quindi, verificare la correttezzain iure della decisione del giudice di secondo grado in ordine allatempestività della contestazione.Il ricorrente, pertanto, è incorso nella violazione del principio dispecificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., poichésono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio dimerito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti,senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornirepuntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento allasequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione,come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibilel'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo diPag. 4 di 6Numero registro generale 26105/2024Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 12154/2026Data pubblicazione 30/04/2026ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede digiudizio di legittimità (v.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469 eribadito più di recente da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695; Cass.,sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481).1.2. Quanto enunciato a pagina 14 del ricorso, a proposito della rilevanzasul piano probatorio del messaggio di posta elettronica del 23.1.2015unitamente agli altri elementi di prova, attiene al profilo di chi abbiacommissionato il viaggio con assunzione dell’obbligo di pagamento delcompenso, e sollecita un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello espresso dal Tribunale, omettendo di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto la valutazione - ad esso funzionale – dellerisultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata algiudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in baseal libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fattia esse sottesi (v.

Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I,23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15luglio 2009, n. 16499).2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza, in favore del controricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 455,00 (di cui euro 255,00 per onorari), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Pag. 5 di 6Numero registro generale 26105/2024Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 12154/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 6 di 6