Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12132/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding new arguments not raised in lower court proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12132/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal against the appellate court's dismissal of the trust's nullity claim. The trustee attempted to introduce a new argument regarding the replacement of the guardian after the appeal was filed, which the lower court had already ruled on. The court held that this new ground was inadmissible because it had not been raised in the initial proceedings and contradicted the finalization of the lower court's decision on that specific issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 101 c.p.c.; Art. 356 c.p.c.: Arguments raised for the first time in cassation proceedings that contradict the finalization of the lower court's decision on the same issue are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal new arguments in cassation finalization of decision trust nullity guardian replacement competenza in materia di trust rottura del rapporto di fiducia procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 101 c.p.c.
Art. 356 c.p.c.
Art. 96, 3° co., c.p.c.
b) della somma di euro .000,00ex art. 96, 3° co., c.p.c.Pag.
art. 101 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. I, 30 agosto 2007, n. 18310
Cass., sez. II, 3 marzo 2015, n. 4259
18310; Cass., sez. II, 3 marzo 2015, n. 4259).3.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Mogavero, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procurasu foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -controcuratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bassi, domiciliato exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal controricorso,- controricorrente -nonché controVANDERHAEGEN Laurence- intimata -per la cassazione della sentenza n. 3270/2023 della CORTE d'APPELLO diMilano pubblicata il 20.11.2023;Pag. 1 di 9Numero registro generale 3868/2024Numero sezionale 4971/2025Numero di raccolta generale 12132/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.12.2025 dalConsigliere dott.

Roberto Simone.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. il Fallimento Saldarini 1882 s.r.l. in liquidazione (in avanti indicatocome il FALLIMENTO) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Comoliquidazione”, e Laurence Vanderhaegen, nella sua qualità di guardiano delmenzionato trust, per sentire dichiarare l'inefficacia del trust e, perl'effetto, la nullità ex art. 1418, II, cod. civ. degli atti dispositivi dell'interopatrimonio della Saldarini 1882 s.r.l. in liquidazione in favore del trustee,nonché condannare gli organi del trust, alla restituzione dei benicostituenti il patrimonio segregato della Saldarini s.r.l. al FallimentoSaldarini 1882 s.r.l. in liquidazione; in via subordinata, la nullità ex art.1418 cod. civ. del Trust Saldarini, nonché, in via di ulteriore subordine,previa dichiarazione di scioglimento del Trust Saldarini, siccomeincompatibile con la avvenuta dichiarazione di fallimento della Saldarinis.r.l., dichiarare inefficaci ex artt. 64, 66 o 67 co 2 L.F. gli atti dispositividell'intero patrimonio della Saldarini s.r.l. in favore del trustee e lacondanna di quest'ultimo e del guardiano al pagamento dell’importo dieuro 317.473,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.unitamente a Laurence Vanderhaegen, chiedendo il rigetto delle domande.Con sentenza pubblicata il 15.3.2022, il Tribunale di Como, previosvolgimento di una C.T.U., dichiarava l’inefficacia del trust e la nullità ditutti gli atti dispositivi da esso derivati, condannando il Saldarini, nellariferita qualità, alla restituzione dell’importo di euro 317.473,00 realizzatocon i beni del patrimonio segregato, oltre agli interessi legali dalladomanda al saldo, rigettando la domanda svolta nei confronti di LaurenceVanderhaegen.Il Tribunale, nel rigettare la domanda svolta nei confronti dellaVanderhaegen, accoglieva l’eccezione di non aver mai accettato l’incaricoPag. 2 di 9Numero registro generale 3868/2024Numero sezionale 4971/2025Numero di raccolta generale 12132/2026Data pubblicazione 30/04/2026di guardiano del trust, peraltro, espressamente rifiutata.

A seguito di talerinuncia, il trustee e il soggetto che ricopriva temporaneamente il ruolo diliquidatore della «Disponente» avrebbero dovuto provvedere allasostituzione del guardiano entro sessanta giorni come previsto nella parteIV, paragrafo 24.4 dell’atto istitutivo del trust. Per quanto facoltativa lanomina del protector del trust, una volta prevista dall’atto istitutivo, talefunzione non poteva rimanere scoperta, sì che, in assenza del guardiano,ricorreva la nullità del trust.Aggiungeva il Tribunale che il trust era stato costituito con l'atto del5.12.2017 in sostituzione della procedura fallimentare all'evidente fine diimpedire lo spossessamento dell'imprenditore insolvente.

Si trattava deltrust c.d. liquidatorio privo di effettiva finalità liquidatoria anti concorsualein contrasto con l’ordinamento, poiché diretto a realizzare interessi nonmeritevoli di tutela, essendo la causa in concreto perseguita daldisponente quella di eludere le norme imperative che presiedono allaliquidazione concorsuale. Inoltre, in presenza di un preesistente stato diinsolvenza, il trust liquidatorio non era suscettibile di riconoscimento alivello ordinamentale e, conseguentemente, il relativo negozio istitutivonon era idoneo a produrre alcun effetto ab origine e, dunque, tamquamnon esset.2.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 20.11.2023,dichiarava inammissibile l’appello proposto da Francesco Saldarini, inproprio e nella riferita qualità.La Corte d’appello rigettava l’eccezione di nullità della sentenza perasserita violazione del contraddittorio, per essere legittimati passivi elitisconsorti necessari solamente il debitore e il trustee, quale unicosoggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, ma non i beneficiari, aiquali l’atto costitutivo attribuisca non diritti attuali sui beni oggetto deltrust, ma mere facoltà non connotate da realità e assoggettate al giudiziodiscrezionale del trustee.Pag. 3 di 9Numero registro generale 3868/2024Numero sezionale 4971/2025Numero di raccolta generale 12132/2026Data pubblicazione 30/04/2026Aggiungeva la corte che per il resto l’appello era inammissibile.

Inpresenza di una pluralità di rationes, ciascuna delle quali in grado digiustificare la decisione, l’appellante non aveva impugnato la statuizione,tale da reggere da sola la decisione, in base alla quale “l’assenza di unguardiano previsto nell’atto istitutivo del trust già comporta di per sé lanullità strutturale dello stesso”.Né era stato oggetto di censura quanto affermato dal Tribunale aproposito dell’inosservanza del termine per la sostituzione del guardiano,da cui era stata tratta la nullità della istituzione del trust.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre FrancescoSaldarini, in proprio e nella riferita qualità, sulla base due motivi. Resistecon controricorso il Fallimento.L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio aisensi dell'art. 380-bis.1 del cod. proc. civ.; in tale occasione il collegio èstato integrato, a seguito dell'autorizzata astensione di uno deicomponenti originariamente designati.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” dell’art. 102cod. proc. civ.Il ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritol’orientamento più recente espresso da questa Corte in ordine allaqualificazione del beneficiario quale litisconsorte necessario, in base alquale, una volta verificata la sussistenza di un rapporto unitario di trust, incui le condizioni giuridiche soggettive siano indissolubilmente avvinte econdizionate dalla contestazione della validità giuridica della costituzionedel rapporto, la legittimazione dei beneficiari deve considerarsi pacifica.Nella specie, il Trust aveva integralmente disposto dei beni ricevutidalla Saldarini 1882 s.r.l. in liquidazione in favore dei beneficiari, i qualiPag. 4 di 9Numero registro generale 3868/2024Numero sezionale 4971/2025Numero di raccolta generale 12132/2026Data pubblicazione 30/04/2026erano avvinti in un rapporto unitario e condizionato dall’esito dell’azione dinullità avanzata dal Fallimento.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 18 marzo 2019, n.7621) haaffermato che “lo stato della giurisprudenza nazionale non consente diqualificare come pacifica l'esclusione della legittimazione passiva delbeneficiario nelle azioni di nullità del trust, visto che quella è sì negata, masoltanto secondo un'impostazione interpretativa maggioritaria (per tutte:Cass. 03/08/2017, n. 19376) e comunque sostanzialmente nei rapporti coiterzi (Cass. 27/01/2017, n. 2043; Cass. 22/12/2015, n. 25800; Cass.09/05/2014, n. 10105), impostazione che, nella sua assolutezza, altrepronunce iniziano a mettere in dubbio per la configurabilità di unaposizione lato sensu creditoria in capo al beneficiario (v.

Cass.25/05/2017, n. 13175) o per la necessità almeno di approfondire everificare la natura del trust ed in particolar modo se esso sia statoistituito a titolo oneroso (Cass. 29/05/2018, n. 13388)”.Tuttavia, nella ridetta pronuncia, è stato notato che si era inpresenza di “[…] di domande rivolte contro più soggetti comunque tutti - esolo - parti dell'unitario complesso rapporto di trust, le cui posizionigiuridiche soggettive … sono quindi indissolubilmente avvinte econdizionate dalla contestazione della validità genetica della stessacostituzione del rapporto, anziché di quella della sua opponibilità ai terzi”(v. in senso analogo Cass., sez.

III, 13 aprile 2021, n. 9703, ma relativa aun trust istituito da due coniugi per esigenze familiari, per la cuirevocazione uno di essi era stato chiamato in causa dall’attrice “qualebeneficiaria ed essa stessa disponente di beni nel medesimo trust,sebbene diversi da quelli oggetto della contestuale azione revocatoria”).Senonché, tale connotazione della posizione giuridica dei beneficiaridel trust sul piano della validità genetica non emerge dalla sentenzaimpugnata, né il ricorrente ha chiarito se e quando della questione nefosse stato investito il giudice dell’appello.Pag. 5 di 9Numero registro generale 3868/2024Numero sezionale 4971/2025Numero di raccolta generale 12132/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il ricorrente, come riportato nella sentenza impugnata, avevaimpugnato la sentenza del Tribunale lamentando, tra le altre, la nullitàdella sentenza per violazione del contraddittorio nell’azione revocatoria,relativa alla disposizione patrimoniale in trust, in quanto l’atto dispositivoin oggetto era da qualificare come a titolo oneroso, sì che lo statosoggettivo del terzo (consilium fraudis) è elemento costitutivo dellafattispecie e, dunque, il terzo beneficiario dell’atto deve ritenersilitisconsorte necessario (pagina 4, terzultimo capoverso, della sentenzaimpugnata).Per essere il litisconsorzio proiezione degli elementi costitutivi dellafattispecie (v.

Cass., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9648), è corretta lavalutazione della Corte d’appello, là dove, richiamando Cass. 19376/2017,ha scritto: “sono legittimati passivi e litisconsorti necessari solamente ildebitore e il trustee, quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con iterzi, mentre non lo sono i beneficiari ai quali l’atto costitutivo attribuisca,non diritti attuali sui beni oggetto del trust, ma mere facoltà nonconnotate da realità ed assoggettate al giudizio discrezionale del trustmedesimo”, e poi ha aggiunto “come nella specie, non godendo i creditoridel disponente di un diritto attuale in ragione dell’impossibilità per glistessi (come per i creditori personali del trustee), di aggredire con azioneesecutiva i beni che il debitore ha trasferito al trustee con atto formale didata certa”.

Da ciò deriva che i beneficiari, in difetto di un diritto attualesui beni, non rivestono la qualità di legittimati passivi, né tantomenoquella di litisconsorti necessari nel presente giudizio (v, più di recente,Cass., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26858).Questo vale a maggior ragione nel caso di specie, dove, a frontedella mancata rappresentazione del legame a livello genetico dellaposizione dei beneficiari, non è contestato che si sia in presenza di un attoa titolo gratuito e non oneroso (v. Cass., sez. III 29 maggio 2018, n.13388), oggi invocato poiché lo stato soggettivo del beneficiario “rilevaquale elemento costitutivo della fattispecie”.Pag. 6 di 9Numero registro generale 3868/2024Numero sezionale 4971/2025Numero di raccolta generale 12132/2026Data pubblicazione 30/04/2026Profilo, quest’ultimo, comunque irrilevante per essere statapronunciata anche la nullità del trust c.d. liquidatorio per immeritevolezzadella causa concreta.2.

Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112e 324 cod. proc. civ.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello erroneamente abbiaritenuto come statuizione autonoma un’affermazione incidentale contenutanella sentenza del Tribunale relativa alla «ipotetica» nullità del trust per lamancata nomina del guardiano. Infatti, nessuna delle molteplici domandeproposte dal Fallimento faceva riferimento alla nullità del trust perl’assenza del guardiano.Su tale circostanza non si era mai svolto alcun contraddittorio e nonvi era prova di quanto liberamente apprezzato dal Tribunale, aggiungendoche il trust liquidatorio prevedeva la nomina del guardiano poi sostituitonel prosieguo della sua esistenza.

Per contro, l’unica “motivazione dellasentenza” è quella che dichiara la nullità degli atti di trasferimento delpatrimonio al trust per assenza di causa ex art. 1418, comma secondo,cod. civ.2.1. Il motivo è infondato.Il ricorrente qualifica come meramente incidentale l’affermazione delTribunale circa la nullità strutturale del trust, derivante dalla mancataaccettazione della nomina di guardiano da parte della sig.ra LaurenceVanderhaegen e dalla sua omessa sostituzione nel termine di sessantagiorni previsto dall’atto istitutivoL’odierno ricorrente, senza che di tale profilo abbia in precedenzainvestito la corte di merito, così come del tutto nuova si rivelal’affermazione della sostituzione del guardiano nel prosieguo dell’esistenzadel trust, deduce che la questione non trovava corrispondenza in alcunadelle domande svolte dal Fallimento e che, comunque, essa era statarilevata d’ufficio dal Tribunale in violazione dell’art. 101 cod. proc. civ.Pag. 7 di 9Numero registro generale 3868/2024Numero sezionale 4971/2025Numero di raccolta generale 12132/2026Data pubblicazione 30/04/2026Come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, il Tribunalenella sentenza ha espresso due distinte rationes.La prima, per l’appunto, quella relativa alle conseguenze connessealla mancata accettazione della carica di guardiano e alla sua mancatasostituzione nel termine stabilito nell’atto istitutivo, tale da comportare lanullità strutturale del trust e che ha determinato il rigetto della domandanei confronti della convenuta.Il dispositivo, quanto alla sig.ra Laurence Vanderhaegen, reca:“rigetta la domanda formulata dall’attore Fallimento Saldarini 1882 s.r.l. inliquidazione nei confronti della convenuta Laurence Vanderhaegen”.La seconda ragione della decisione, come reso evidente dall’usodell’espressione “in ogni caso”, è quella implicante la nullità del trust c.d.liquidatorio per immeritevolezza della causa concreta.Il ricorrente ha proposto appello limitatamente alla seconda ratio,ma non rispetto alla prima appena indicata, sicché correttamente la Corted’appello ne ha dichiaratdo l’inammissibilità dell’impugnazione stantel’intervenuta stabilizzazione della pronuncia sul punto (v.

Cass., sez. I, 30agosto 2007, n. 18310; Cass., sez. II, 3 marzo 2015, n. 4259).3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente:

a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge;

b) della somma di euro .000,00ex art. 96, 3° co., c.p.c.Pag. 8 di 9Numero registro generale 3868/2024Numero sezionale 4971/2025Numero di raccolta generale 12132/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 9 di 9