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Ordinanza — n. 12093/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; appellant ordered to pay costs under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12093/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's formal withdrawal, which met statutory requirements. The appellant had filed a complaint against EgyptAir, but subsequently submitted a renunciation on October 14, 2025. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs totaling 600 euros.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of acceptance, though the withdrawing party remains liable for all litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation costs liability civil procedure code appellant renunciation condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4393
Cass., sez. II, 29 aprile 2025, n. 11281
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Testo completo

o,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, giusta procura in calceal ricorso,- ricorrente -controEGYPTAIR – LINEE AEREE EGIZIANE, in persona del procuratoreSalahelin Tawfik Ismail Reefat, rappresentata e difesa dall’avv. AndreaRizzelli, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, giusta procurain calce al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza depositata il 22.9.2023 del Tribunale di Civitavecchia.Letta la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente depositata in data14.10.2025;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod.proc. civ.;Pag. 1 di 2Numero registro generale 7988/2024Numero sezionale 4455/2025Numero di raccolta generale 12093/2026Data pubblicazione 30/04/2026rilevato che deve dichiararsi estinto il giudizio di cassazione per rinunciaanche in assenza di accettazione, non richiesta ai fini della produzione deglieffetti processuali, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante allespese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod.proc. civ. (Cass., sez.

I, 19 febbraio 2025, n. 4393; Cass., sez. II, 29 aprile2025, n. 11281). P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condannala ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 600,00 (di cui euro 400,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 2 di 2