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Decreto — n. 12054/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12054/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Cristian Immovilli, did not act to contest the proposed settlement, while the respondent, Valentina Chiacchio, argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of settlement.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal procedural silence settlement proposal extinguishment of proceedings litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.

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Testo completo

ocato Cristian Immovilli(MMVCST84M09H223A)-ricorrente-controChiacchio Valentina, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Zaccaria(ZCCLGU79E05M067E)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 505/2025 depositatail 28/5/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22154/2025Numero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 12054/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente CHIACCHIO VALENTINA,seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore della controricorrente CHIACCHIO VALENTINA.Roma, 29/4/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano