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Decreto — n. 12052/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12052/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12052/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Campi, domiciliazionetelematica legale.-ricorrente-controComune Di Simaxis in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Miscali, domiciliazionetelematica legale.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 222/2024depositata il 7/6/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12052/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 222/2024depositata il 7/6/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione spese di assistenza rimborso delle spese mancato anticipo delle spese azione di mantenimento legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1855/2025Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 12052/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Campi, domiciliazionetelematica legale.-ricorrente-controComune Di Simaxis in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Miscali, domiciliazionetelematica legale.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 222/2024depositata il 7/6/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1855/2025Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 12052/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente COMUNE DI SIMAXIS, seguono lasoccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore del controricorrente COMUNE DI SIMAXIS.Roma, 29/4/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano