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Decreto — n. 12051/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 12051/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, representing a university, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, the University of Milan-Bicocca, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the relevant civil procedure code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed renounced and the proceedings being declared extinct.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural time limit failure to request decision case termination proposal civil procedure code litigation costs allocation deemed renunciation spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 717/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12051/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 717/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12051/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Campi, domiciliazionetelematica legale-ricorrente-controUniversita' Degli Studi Milano-bicocca in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato , domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1495/2024depositata il 23/5/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 717/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12051/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente UNIVERSITA’ DEGLI STUDIMILANO-BICOCCA, seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.200,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate adebito, in favore della controricorrente UNIVERSITA’ DEGLI STUDIMILANO-BICOCCA.Roma, 29/4/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano