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Decreto — n. 12049/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12049/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12049/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Muratori unitamenteall’avvocato Luigi Luccarini-ricorrente-controGruppo Idrodemolizioni S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.644/2025depositata il 28/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio accettazione dellaparte rimasta intimata; P.Q.MNumero registro generale 3752/2026Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12049/2026Data pubblicazione 30/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca

Regesto Legislator

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Decreto — n. 12049/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.644/2025depositata il 28/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio accettazione dellaparte rimasta intimata; P.Q.MNumero registro generale 3752/2026Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12049/2026Data pubblicazione 30/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale diritto di ottenere una decisione tacita revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali
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o tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Muratori unitamenteall’avvocato Luigi Luccarini-ricorrente-controGruppo Idrodemolizioni S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.644/2025depositata il 28/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio accettazione dellaparte rimasta intimata; P.Q.MNumero registro generale 3752/2026Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12049/2026Data pubblicazione 30/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca