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Decreto — n. 12041/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares case extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under Italian Code of Civil Procedure articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 12041/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by Silvio Lecca, withdrew the lawsuit against the Comune di Foggia, which was accepted by the defendant's counsel. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating the termination of the case without further adjudication.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, provided the withdrawal complies with the requisite legal formalities and is accepted by the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Cassation judgment plaintiff withdrawal abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Lecca unitamente agliavvocati Giuseppe Tamberi, Raul Donato Pellegrini-ricorrente-controComune Di Foggia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Porcelli unitamenteall’avvocato Fabio Ciccariello-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1867/2023 depositata il21/12/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 6836/2024Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 12041/2026Data pubblicazione 30/04/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca