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Ordinanza — n. 11995/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Civil Court dismisses appeal due to insufficient evidence and failure to examine key facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11995/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court failed to adequately examine decisive facts regarding the causal link between the defect and the injury. The plaintiff argued for product liability, but the appellate court found insufficient proof of the defect and the resulting damage. Consequently, the court ruled that the lower judgment was legally sound and the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision lacks sufficient reasoning to demonstrate that all decisive facts were examined, particularly when the omission prevents a review of the causal link between the alleged defect and the damage.

Parole chiave

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product liability causal link insufficient evidence omission of facts inadmissible appeal consumer protection burden of proof spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
6035).Per contro, è estranea all’ambito applicativo dell'art. 360, commaprimo, n.
Art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 91 cod.
Art. 336, comma 1 c.p.c.
3355).In relazione alle spese di primo grado sempre riconosciute in favoredella indicata società, invece, la caducazione della pronuncia si sarebbedeterminata in virtù dell’effetto espansivo interno ex art. 336, primocomma, cod.
Art. 331 c.p.c.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Risulta conseguentemente superfluo ordinare l'integrazione delcontraddittorio ex art. 331 cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
11511; Cass. 13giugno 2014, n.
art. 2043 cod.civ
Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2043 cod.civ.La ricorrente osserva che, quand’anche ritenuta non applicabile ladisciplina prevista dal codice del consumo in materia di prodotto difettoso,anche solo nella prospettiva dell’art.
art. 91 cod. proc.civ
Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 91 cod. proc.civ.La ricorrente si duole per la disposta condanna al pagamento dellespese del doppio grado in favore di Magneti Marelli After Market s.p.a.rimasta contumace in appello.
art. 331 cod. proc. civ
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Risulta conseguentemente superfluo ordinare l'integrazione delcontraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della societàMagneti Marelli After Market s.p.a., litisconsorte necessaria (v., Cass.,Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. III, 7 novembre 2005, n. 21492
Cass., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3656
Cass., sez. II, 30 dicembre 2013, n. 28712
III, 20 febbraio 2006, n.3656; Cass., sez. II, 30 dicembre 2013, n. 28712; già in precedenza,Cass., sez.
Cass., sez. II, 16 novembre 1978, n. 5296
28712; già in precedenza,Cass., sez. II, 16 novembre 1978, n. 5296; Cass., sez.
Cass., sez. II, 10 dicembre 1973, n. 3355
Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542
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Testo completo

iliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -controROPERTO Aldo, SAFFIOTTI RICAMBI s.r.l., MAGNETI MARELLIAFTER MARKET s.p.a.,- intimati -per la cassazione della sentenza n. 195/2021 del Tribunale di LameziaTerme pubblicata il 14.4.2021;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.10.2025 dalConsigliere dott. Roberto Simone.Pag. 1 di 8Numero registro generale 13659/2022Numero sezionale 4152/2025Numero di raccolta generale 11995/2026Data pubblicazione 30/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Caterina Cerra convenne con atto di citazione notificato il 29.12.2000Aldo Roperto e Carmelo Saffiotti dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia peressere risarcita dei danni patiti in data 14.11.1998.L’attrice aveva esposto di aver acquistato il 7.11.1998 presso ilRoperto un pistone reggi portellone di marca “Spicca”, fornito dal Saffiotti,che aveva fatto installare sulla sua autovettura Fiat Panda tg CZ456362. Il14.11.1998, subito dopo aver aperto il portellone per prelevare alcunisacchetti, l’asta del pistone si era spezzata provocando la caduta delportellone sulla testa dell’attrice, causandole una ferita lacero contusa alcranio.Costituitosi il Roperto negava la vendita del pistone e rilevava,comunque, che questo era stato fornito dalla Saffiotti Ricambi s.r.l., dallaquale chiedeva di essere manlevato.

Si costituiva Saffiotti Ricambi s.r.l., laquale ammetteva di aver venduto il pistone al Roperto, ma chiedeva a suavolta di essere manlevata dalla Magneti Marelli After Market s.p.a.Quest’ultima si costituiva e contestava di aver prodotto il pistone.Con sentenza pubblicata il 10.12.2007 il Giudice di Pace di LameziaTerme accoglieva la domanda svolta e condannava il Roperto alpagamento di euro 2.582,00 in favore dell’attrice, autorizzandolo“all’azione di regresso ex art. 131 codice del consumo” nei confronti diSaffiotti Ricambi s.r.l. e Magneti Marelli After Market s.p.a.2.

Il Tribunale di Lamezia Terme, dinanzi al quale Magneti Marelli AfterMarket s.p.a. rimaneva contumace, con sentenza pubblicata 14.4.2021, inaccoglimento dell’appello proposto dal Roperto e in riforma della sentenzagravata, rigettava la domanda svolta dalla Cerra, con l’aggravio dellespese di entrambi i gradi del giudizio.Il Tribunale affermava, premesso che il pistone era stato acquistatodal marito dell’attrice, sì che questa era interamente gravata dell’oneredella prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa extracontrattuale, cheall’esito della svolta istruttoria non era emersa una prova adeguata inPag. 2 di 8Numero registro generale 13659/2022Numero sezionale 4152/2025Numero di raccolta generale 11995/2026Data pubblicazione 30/04/2026ordine all’evento di danno e al nesso di causa tra questo e la lesionelamentata.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Caterina Cerra,sulla base di tre motivi. Aldo Roperto, Saffiotti Ricambi s.r.l. e MagnetiMarelli After Market s.p.a. sono rimasti intimati.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..La ricorrente ha depositato atto non qualificabile come memoria, indifetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione deld.P.R. 224/1988 e degli artt. 118 e 120 cod. cons.La ricorrente si duole non essersi considerato dal Tribunale che aifini dell’attivazione della responsabilità da prodotto difettoso, l’essere statoacquistato il pistone dal marito, non escludeva la sua legittimazione attiva,occorrendo, invece, la prova del nesso di causa tra difetto e danno.L’esistenza del difetto del pistone era stata confermata dalla C.T.U. svolta,mentre il nesso di causa tra difetto e danno alla persona era emersoall’esito dell’istruttoria orale (teste Molinaro) e della C.T.U. medico legale.3.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2043 cod.civ.La ricorrente osserva che, quand’anche ritenuta non applicabile ladisciplina prevista dal codice del consumo in materia di prodotto difettoso,anche solo nella prospettiva dell’art. 2043 cod. civ., sulla base delle stesserisultanze istruttorie, era emersa la prova del fatto colposo produttivo deldanno. La ricorrente, inoltre, censura per incomprensibilità la ritenutacontraddittorietà tra la narrativa dell’atto di citazione e quanto riferito dalteste Molinaro, erroneamente indicato come Roperto.4.

Il primo e il secondo motivo, che in quanto strettamente connessipossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Pag. 3 di 8Numero registro generale 13659/2022Numero sezionale 4152/2025Numero di raccolta generale 11995/2026Data pubblicazione 30/04/2026Essi risultano formulati non secondo il paradigma del vizio dellaviolazione o falsa applicazione di legge, essendo invero volti a sollecitareun inammissibile riesame del merito della fattispecie concreta, e non già larelativa sussunzione in una fattispecie astratta.Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., descrivono i due momenti in cui siarticola il giudizio di diritto:a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della normaritenuta regolatrice del caso concreto;b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una voltacorrettamente individuata ed interpretata.Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola didiritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenzao inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione a essa di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essadelineata.Il vizio di falsa applicazione di norma di legge ricorre “quando ilgiudice di merito, dopo avere individuato e ricostruito - e ciò sulla basedelle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all'esito dellosvolgimento dell'istruzione cui ha proceduto - la «quaestio facti», cioè itermini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta ingiudizio, procede a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridicaastratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppuresi rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cuisarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridicaastratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto esserericondotta, in tal modo incorrendo in errore" (v.

Cass., sez. III, 29 agosto2019, n. 21772; cui adde Cass., sez. I, 4 novembre 2021, n. 31839;Cass., sez. III, 11 marzo 2021, n. 6941; sez. V, 25 settembre 2019, n.23851; sez. I, 5 agosto 2019, n. 16700; sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640;Pag. 4 di 8Numero registro generale 13659/2022Numero sezionale 4152/2025Numero di raccolta generale 11995/2026Data pubblicazione 30/04/2026sez. III, 31 maggio 2018, n. 13745; sez. III, 30 aprile 2018, n. 10320;sez. III, 13 marzo 2018, n. 6035).Per contro, è estranea all’ambito applicativo dell'art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece,esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (v.

Cass., sez. I, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez., I,4 novembre 2021, n. 31839; Cass., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7187).Tale è, per l’appunto, il caso di specie, perché la ricorrente non silimita ad assumere il fatto così come emerso all’esito del giudizio, mapretende in questa sede di procedere a una rilettura delle emergenzeistruttorie, inferendo solo all’esito un preteso errore di diritto in relazionealla prospettata responsabilità del convenuto.Infatti, la ricorrente quest’oggi svolge delle censure che attengono,per un verso, al giudizio di fatto sulla sussistenza del difetto del prodotto esul nesso di causa tra esso e l’evento di danno, per un altro, sullaricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, ossia la colpa, ildanno e il nesso di causa tra la prima e il secondo.

È evidente che quantochiesto dalla ricorrente esuli dai limiti del sindacato di legittimità, poichél'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione delladinamica dell'evento, alla sussistenza del difettosità del prodotto oall'accertamento della condotta delle parti, alla sussistenza o meno dellacolpa dei soggetti coinvolti, al pari dell'accertamento dell'esistenza odell'esclusione del rapporto di causalità tra il difetto o i comportamenti deisingoli soggetti e l'evento dannoso, si concreti in un giudizio di mero fatto,che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamentoposto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., Cass. 18ottobre 2022, n. 30493; 5 giugno 2018, n. 14358; 25 gennaio 2012, n.1028; 23 febbraio 2006, n. 4009; 10 agosto 2004, n. 15434).Pag. 5 di 8Numero registro generale 13659/2022Numero sezionale 4152/2025Numero di raccolta generale 11995/2026Data pubblicazione 30/04/2026La ricorrente, pertanto, omette di considerare che l’accertamentodelle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamentodelle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attivitàriservate al giudice del merito, al quale compete non solo la valutazionedelle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, diquelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi(Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;

Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersiinammissibili, non essendo consentito alla parte censurare comeviolazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errorein cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza dovevapronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimiprevisti dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ai fini delcontrollo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omessoesame di fatti decisivi controversi tra le parti.5.

Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 91 cod. proc.civ.La ricorrente si duole per la disposta condanna al pagamento dellespese del doppio grado in favore di Magneti Marelli After Market s.p.a.rimasta contumace in appello. Da tale contumacia derivava l’impossibilitàsia della condanna alle spese del secondo grado, perché non sostenute,sia di quelle per il primo grado per la mancata impugnazione dellapronuncia del Giudice di Pace, che aveva disposto la condanna.5.1. Il motivo è inammissibile.Quanto alle spese del secondo grado riconosciute in favore diMagneti Marelli After Market s.p.a.

è evidente che si sia trattato di unerrore materiale, avendo lo stesso Tribunale indicato nella motivazioneche la società era rimasta contumace in appello. Senonché, tale errorepuò essere emendato direttamente da parte del Tribunale, previa istanzaPag. 6 di 8Numero registro generale 13659/2022Numero sezionale 4152/2025Numero di raccolta generale 11995/2026Data pubblicazione 30/04/2026di correzione, non potendo essere dedotti come motivo di ricorso percassazione eventuali errori materiali, dando questo origine a un giudiziodiretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate (v.

Cass.,sez. III, 7 novembre 2005, n. 21492; Cass., sez. III, 20 febbraio 2006, n.3656; Cass., sez. II, 30 dicembre 2013, n. 28712; già in precedenza,Cass., sez. II, 16 novembre 1978, n. 5296; Cass., sez. II, 10 dicembre1973, n. 3355).In relazione alle spese di primo grado sempre riconosciute in favoredella indicata società, invece, la caducazione della pronuncia si sarebbedeterminata in virtù dell’effetto espansivo interno ex art. 336, primocomma, cod. proc. civ., se fosse stata accolta una delle censure contenutenei precedenti motivi.6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Risulta conseguentemente superfluo ordinare l'integrazione delcontraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della societàMagneti Marelli After Market s.p.a., litisconsorte necessaria (v., Cass.,Sez.

Un., 18 novembre 2015, n. 23542).Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 24 ottobre 2025.Pag. 7 di 8Numero registro generale 13659/2022Numero sezionale 4152/2025Numero di raccolta generale 11995/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il PresidentePag. 8 di 8