Cassation appeal dismissed as withdrawn by both parties under Italian Civil Procedure Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct due to the mutual withdrawal of the proceedings. Michael Normano filed an appeal against a second-instance judgment against UnipolSai Assicurazioni, but both parties subsequently submitted declarations of renunciation on January 19, 2026. The court ruled that these declarations satisfied the statutory requirements for extinguishing the case without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: When both parties submit declarations of renunciation, the court must declare the judgment extinct without ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
su foglio separato da intendersi materialmentecongiunta al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diUnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata allagestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in personadel procuratore speciale; rappresentata e difesa dall’Avv. AndreaGraziosi, in virtù di procura in calce e congiunta telematicamente alcontroricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 25346/2024Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 11921/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 1738/2024 della CORTE d’APPELLOdi BOLOGNA, depositata il 17 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani.Rilevato che:Michael Normano ha proposto ricorso nei confronti della UnipolSaiAssicurazioni s.p.a. per la cassazione della sentenza 17 settembre2024, n. 1738 della Corte d’appello di Bologna;la compagnia assicurativa ha resistito con controricorso;in data 25 giugno 2025, il consigliere a ciò delegato ha proposto ladefinizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., sulpresupposto dell’inammissibilità dello stesso;ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore del ricorrenteha peraltro formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cuitrattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensidell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Considerato che:in data 19 gennaio 2026 è stata depositata dichiarazione di rinunciaal ricorso sottoscritta dalla parte ricorrente, nonché, per accettazione,dalla parte controricorrente;la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma,cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistonole condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio dicassazione;a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non si deveprovvedere sulle spese.Per Questi MotiviNumero registro generale 25346/2024Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 11921/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 20 febbraio 2026.Il PresidenteLina Rubino