Cassation court dismisses main appeal due to lost interest but allows incidental appeal regarding litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe main appeal filed by Neos s.p.a. was declared inadmissible because the company withdrew its claim before the hearing, resulting in a lack of interest. Conversely, the incidental appeal by Anna Suozzo regarding the improper compensation of litigation costs was accepted. The court ruled that the lower court's decision to offset costs violated procedural principles and ordered Neos to pay the full litigation expenses for both trial levels.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The withdrawal of a main appeal renders it inadmissible due to lack of interest, while the incidental appeal regarding cost compensation must be examined on its merits if the lower court failed to apply the correct legal provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Zecca, giustaprocura speciale di nuovo difensore allegata alla memoria, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente, ricorrente incidentale -CC 20/11/2025 Numero registro generale 14366/2023ric. n. 14366/2023 Numero sezionale 4462/2025Pres. L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11844/2026Rel. I AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza n. 12/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, infunzione di Giudice di appello, pubblicata in data 10 gennaio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre2025 dalla Consigliera Irene Ambrosi.1.
Il Giudice di Pace di Busto Arsizio con sentenza n. 839/21 rigettavala domanda proposta da Anna Suozzo nei confronti della compagnia aereaNeos s.p.a., con condanna alle spese di lite del grado. L’attrice avevadedotto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per il ritardo delvolo aereo NO1446, con partenza prevista da Fuerteventura alle 17.30 earrivo previsto a Bologna alle ore 00.20, in quanto il volo era atterrato aMilano Malpensa in tarda notte, tanto che era giunta a Bologna con oltreotto ore di ritardo.2. Il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice d’appello, con lasentenza qui impugnata, ha accolto il gravame proposto da Anna Suozzoed, in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato Neos s.p.a. alpagamento in favore dell’appellante della somma di euro 560,00,compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi delgiudizio.3.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazioneNeos s.p.a. articolato in un unico motivo. Ha resistito con controricorsoAnna Suozzo, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da ununico motivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente principale ha depositato memoria e contestualmentedepositato memoria.Ragioni della decisione1. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza laNumero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres.
L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosiricorrente in via principale società Neos s.p.a. ha depositato a dichiarazionedi rinuncia al ricorso, che non risulta né notificata né accettata dalla partecontroricorrente.Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza d’interesse. e da ciò discende l’inammissibilità delricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse.2. La ricorrente incidentale, con l’unico motivo del ricorso incidentale,denuncia ’“Error in iudicando: in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.”, per mancanzadei presupposti ai fini della compensazione delle spese di lite.2.1.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Lamenta la ricorrente incidentale che il giudice dell’appello hacompensato le spese di lite del giudizio di merito, pur essendo ella risultatatotalmente vincitrice e nonostante l’assenza di novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti.Effettivamente il Giudice d’appello ha applicato la regola di cui all’art.92, 2° comma, c.p.c., ad un’ipotesi non contemplata dalla stessadisposizione.Difatti, il Giudice dell’appello ha disposto la compensazione integraletra le parti delle spese del doppio grado di giudizio in difetto delle ragioniindicate nell’articolo 92, comma 2, c.p.c. (ovvero “soccombenza reciproca”,“assoluta novità della questione trattata”, “mutamento della giurisprudenzasulle questioni dirimenti”), ritenendo sussistenti «motivi idonei a giustificarela integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi delgiudizio» e affermando altresì «Tenuto conto della condotta processualedell’appellante, che, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevaasserito di aver appreso del differimento della partenza solo una voltarecatasi in aeroporto (cfr.
“era stata letteralmente abbandonata all’internodello scalo aeroportuale senza ricevere alcuna rassicurazione in meritoNumero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosiall’effettiva partenza del volo”), circostanza poi rivelatasi inveritiera».Va ribadito quanto già affermato da questa Corte in proposito e cioèche l’erronea applicazione della richiamata norma tradisce l’intento di volerein realtà sostanzialmente sanzionare la parte come se avesse violato l’art.88 c.p.c. (Cass.
Sez. 3, n. 6446/2024).3. Inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenzad’interesse, alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la condanna dellasocietà Neos s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio dimerito, liquidate come in dispositivo. Fermo il resto.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente Suozzo, seguono la soccombenza.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione;dichiara inammissibile il ricorso principale. Cassa in relazione al motivo accoltodel ricorso incidentale l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito exart. 384, 2° co., c.p.c., fermo il resto, condanna la società Neos s.p.a. alpagamento in favore di Anna Suozzo:- delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in complessivieuro 400,00, oltre a spese generali e accessori di legge;- delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivieuro 450,00, oltre a spese generali e accessori di legge.Condanna la ricorrente società Neos s.p.a. al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 800,00 (di cui euro 600,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente Suozzo.Numero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres.
L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I AmbrosiAi sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile,il 20 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi Alessandro Scarano