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Ordinanza — n. 11803/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against partial invalidity of guarantee contracts due to bad faith and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11803/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal regarding the partial invalidity of guarantee contracts, finding the lower court erred in applying the principle of partial nullity. The appellants argued that the bank acted in bad faith by issuing guarantees knowing the debtor was insolvent and failed to examine a decisive fact concerning the bank's knowledge of the debt's impossibility. The court rejected the argument that a simple telegram constituted a judicial request for the statute of limitations and dismissed the claim regarding litigation costs, ultimately quashing the appellate decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 1957 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 346 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: A simple extrajudicial telegram does not interrupt the six-month limitation period for guarantee contracts, and a court must examine all decisive facts raised, including allegations of bad faith by the creditor.

Parole chiave

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guarantee contracts bad faith statute of limitations telegraphic notice omission of fact caso di garanzia bancaria fedecommesso condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 1957 c.c.
17944/ 2023).Numero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/2026Accertamento che qui difetta del tutto.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'art. 1957 c.c. (art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 1957 c.c
17944/ 2023).Numero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/2026Accertamento che qui difetta del tutto.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'art. 1957 c.c.
art. 112 c.p
art. 111 c.p
hanno mai ricevuto talecomunicazione, come specificamente eccepito.Né AMCO ha mai fornito prova dell'invio di tale comunicazione.I ricorrenti richiamano la giurisprudenza consolidata secondo cui ilsuccessore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
art. 1264 c.c
non costituisce di per sé prova dellacessione, ma ha solo funzione di pubblicità-notizia sostitutiva dellanotificazione ex art. 1264 c.c.
art. 346 c.p

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021
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Testo completo

ato Giuseppe Carretto-ricorrente-Zorli Camilla, Papini Zorli Tristano, rappresentati e difesi dagli avvocatiCesare Maupoil, Stefano Renato Brugnatelli-ricorrente-Zorli Camilla, Papini Zorli Tristano, rappresentati e difesi dagli avvocatiCesare Maupoil, Stefano Renato Brugnatelli-ricorrente-controAmco Asset Management Company Spa in persona del legaleNumero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MatteoTassi-controricorrente-nonché controCredito Fondiario Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,Zorli Camilla, Guasco Alberto, Papini Zorli Tristano, Bper Banca Spa inpersona del legale rappresentante pro tempore, Amco Asset ManagementCompany Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 973/2023 depositatail 7/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere Giuseppe Cricenti.1.- Con ricorso in data 20.07.2016, Banca Carige S.p.A ha ottenuto dalTribunale di Imperia l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dellasocietà Eurocaffe’ S.r.l. in liquidazione, quale debitrice, nonché dei garantiGardenia S.r.l., Franco Ricci, Camilla Zorli, Tristano Papini Zorli e AlbertoGuasco, per la complessiva somma di Euro 270.623,43, dovuta allaobbligazione da costoro assunta quali garanti fideiussori.1.1.- Avverso tale decreto ingiuntivo sono state proposte due distinteopposizioni, l’una da parte di Camilla Zorzi, Tristano Papini Zorzi ed AlbertoGuarasco, e l’altra da parte di Franco Ricci Gardenia srl.Le due diverse opposizioni sono state poi riunite in un unico procedimento.1.2.- Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 238/2020, ha accoltol'opposizione dichiarando la nullità totale dei contratti di fideiussione percontrasto con norme di ordine pubblico economico ed ha revocato il decretoingiuntivo, con compensazione delle spese.Numero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/2026Avverso tale decisione ha dunque proposto appello AMCO – AssetManagement Company S.p.A., per il tramite della sua mandataria CreditoCarige in virtù di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB (conefficacia dal 1° luglio 2019 e avviso pubblicato in G.U. n. 1 del 2.01.2020).2.- La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza oggi impugnata, hariformato la decisione di primo grado, alla luce della sopravvenuta sentenzadelle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, che aveva affermato ilprincipio della nullità solo parziale delle fideiussioni contenenti clausoleanticoncorrenziali.

Di conseguenza, ha confermato la nullità delle clausolenn. 2, 6 e 8; ha dichiarato per il resto pienamente valide le fideiussioni; haverificato il rispetto del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., ritenendoloassolto mediante l'invio di telegramma del 29.12.2015.In conclusione, ha comunque condannato gli appellati al pagamento di euro270.623,43 oltre accessori.3.- Avverso tale sentenza ricorrono, con due distinti atti, da un lato, Ricci ela società Gardenia, e, dall’altro, Camilla Zorli e Tristano Papini Zorli,ciascuna delle parti con tre motivi di censura.Si è costituita la AMCO, con un unico controricorso, per chiedere il rigettodi entrambe le impugnazioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso Ricci- Gardenia1.1- I ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessapronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare di AMCO.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello non si è pronunciata sull'eccezione,specificamente e ripetutamente sollevata, secondo cui AMCO non avrebbedimostrato né l'effettiva esistenza della cessione del credito in suo favoreda parte di Carige né l'inclusione del credito specifico azionato in causanell'operazione di cessione in blocco.Numero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sostengono i ricorrenti di avere eccepito, in appello, che AMCO si è limitataa produrre l'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 1 del 2.01.2020, senzadepositare il contratto di cessione; avviso che contiene indicazioni generichee indeterminate dei crediti ceduti (classificazione come "sofferenza","inadempienza probabile" o "esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate"alla data del 31.12.2018 e 31.10.2019)L'avviso espressamente presupponeva, quale elemento identificativo, che "idebitori (avessero ndr) ricevuto una comunicazione inviata da una dellecedenti recante una data compresa tra il 25.11.2019 e il 20.12.2019"informandoli dell'inclusione nel portafoglio "Hydra".E tuttavia, né Franco Ricci né Gardenia S.r.l. hanno mai ricevuto talecomunicazione, come specificamente eccepito.Né AMCO ha mai fornito prova dell'invio di tale comunicazione.I ricorrenti richiamano la giurisprudenza consolidata secondo cui ilsuccessore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. deve provare i presuppostidella propria legittimazione, e in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB,deve dimostrare l'inclusione del credito specifico nell'operazione (cfr.

Cass.n. 24798/2020, Cass. n. 4116/2016).1.2.- Il motivo è infondato.La decisione contiene rigetto implicito della eccezione, sul quale vale quantosi dirà al motivo successivo.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell'art. 58 TUB (art. 360n. 3 c.p.c.).Qualora si ritenesse che il giudice d'appello si sia implicitamentepronunciato sulla legittimazione, i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell'art. 58 TUB, in quanto la Corte d'Appello ha erroneamenteritenuto provata la legittimazione di AMCO sulla base del solo avvisopubblicato in Gazzetta Ufficiale.Numero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/2026Invece, l'avviso pubblicato in G.U. non costituisce di per sé prova dellacessione, ma ha solo funzione di pubblicità-notizia sostitutiva dellanotificazione ex art. 1264 c.c. (cfr.

Cass. n. 17944/2023)Quando l'esistenza della cessione è contestata, il cessionario deve fornirneautonoma prova documentale e, quando è contestata l'inclusione del creditospecifico, l'avviso può essere sufficiente solo se contiene "indicazionisufficientemente specifiche" che consentano di "ricondurre con certezza" ilcredito tra quelli ceduti.Nel caso di specie, l'avviso è generico e indeterminato, perché è relativo adun arco temporale amplissimo; descrive i crediti in modo generico("sofferenza", "inadempienza probabile", ecc.), inoltre è privo dellacomunicazione ai debitori (elemento identificativo espressamenterichiesto).Ed AMCO non ha fornito alcuna prova ulteriore (contratto di cessione,estratti contabili, comunicazioni, ecc.).2.1- Il motivo è fondato.titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del creditomedesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentaledella propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbiaesplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 26855/ 2025).quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenutamediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 delcitato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivodelle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione puòrivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenutasu iniziativa della parte cedente (Cass. 17944/ 2023).Numero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/2026Accertamento che qui difetta del tutto.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'art. 1957 c.c. (art. 360n. 3 c.p.c.).Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto rispettatoil termine di sei mesi per proporre istanze giurisdizionali contro il debitoreprincipale.Ossia: la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della clausola 6 dei contrattidi fideiussione (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), e conseguentemente,doveva verificare il rispetto del termine di sei mesi dalla scadenzadell'obbligazione principale.

L'art. 1957 c.c. richiede che il creditore"proponga le sue istanze contro il debitore" entro sei mesi, intendendosi per"istanze" le iniziative di tutela giurisdizionale finalizzate all'ottenimento delpagamento (cfr. Cass. n. 1724/2016).Era accertato che la Banca ha revocato i finanziamenti in data 1.10.2015,ed ha inviato telegramma di messa in mora il 29.12.2015. Poi ha notificatoil decreto ingiuntivo a Franco Ricci e Gardenia S.r.l. solo il 15.9.2016 e14.10.2016, quindi oltre sei mesi dalla revoca.Il semplice telegramma di messa in mora non costituisce "istanzagiurisdizionale" ai sensi dell'art. 1957 c.c.3.1.- Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.4.- Il ricorso Zolli.Il primo motivo del ricorso Zolli è identico al terzo motivo del ricorso Ricci-Gardenia.Si prospetta violazione dell’art. 1957 c.c.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che iltermine decadenziale semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. fosse statorispettato mediante il semplice invio di un telegramma stragiudiziale del29.12.2015.4.1.- Il motivo è assorbito per quanto detto al terzo motivo del ricorso RicciGardenia.Numero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/20265.- Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza per violazionedell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo.La Corte d'Appello non ha esaminato l'eccezione, formulata sin dal primogrado e riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., relativa alla nullità e/oinefficacia delle fideiussioni per violazione dei doveri di buona fede ecorrettezza da parte di Carige.I ricorrenti avevano dedotto che Carige, al momento del rilascio dellegaranzie fideiussorie (17.7.2015), era già perfettamente a conoscenza delfatto che il debito garantito non avrebbe mai potuto essere onorato; che lefideiussioni avrebbero dovuto essere, di lì a brevissimo tempo, certamenteescusse; che la società Eurocaffè versava in grave dissesto.Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimentoa tale eccezione, non la esamina e non la motiva, configurando così sia unvizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sia un vizio di omesso esamedi fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.4.2.- Il motivo è assorbito anche esso dall’accoglimento del secondo delricorso principale.5.- Con il terzo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello ha erroneamente condannato gliappellati alla refusione integrale delle spese di lite, senza considerare chela soccombenza era stata determinata da un mutamento dellagiurisprudenza intervenuto nel corso del giudizio di appello.5.1.- Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti.I due ricorsi vanno pertanto accolti per quanto di ragione e la decisionecassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primomotivo; dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorsoincidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per leNumero registro generale 23443/2023Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 11803/2026Data pubblicazione 29/04/2026spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano