Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by all parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished because all parties formally withdrew the lawsuit. The appellant had challenged a lower court's eviction order and rejection of a business loss indemnity claim, but the withdrawal was signed by all legal representatives. Consequently, the court applied the statutory rule for extinguishment upon mutual withdrawal and ordered the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 2° comma c.p.c.; Art. 391, 1° comma c.p.c.: When the lawsuit is withdrawn by all parties with proper authorization, the proceedings are extinguished and the rule regarding the payment of the unified contribution by the losing party does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
appresentato e difeso dall'avvocato Marco Passalacqua-ricorrente-controCorex Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato Daniele Lancia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 400/2023 depositatail 19/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato il 18/10/2021, dalla Co.r.ex. S.p.a., evocavain giudizio davanti al Tribunale di Cassino la Domenico Paone S.p.a., ed oggiPastificio Domenico Paone S.r.l., per sentir convalidare lo sfratto per finitaNumero registro generale 3029/2023Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 11783/2026Data pubblicazione 29/04/2026locazione di un complesso immobiliare, costituito da fabbricati e terreni, sitonel Comune di Formia e Minturno, nella Zona Industriale di Penitro, giustaun contratto di locazione commerciale inizialmente sottoscritto dalla societàPaone in data 2/10/2019, con la procedura di concordato preventivo dellasocietà Domenico Paone fu Erasmo S.p.a., cui era subentrata in tutti i dirittied obblighi, e per aggiudicazione in via definitiva, Co.r.ex.
S.p.a.Costituitasi in giudizio, la intimata ha opposto che il contratto di locazionesi era rinnovato, tacitamente, per ulteriori sei anni, in ragione della mancatatempestiva disdetta da parte della locatrice. In via riconvenzionale, hachiesto la indennità per la perdita di avviamento prevista dalla l. 392/1978.Il Tribunale di Cassino, con ordinanza del 24.02.2022, non ha convalidatolo sfratto; ha disposto il mutamento del rito, ex art. 667 c.p.c. e haconcesso, alle parti, termine per il deposito di memorie integrative deirispettivi atti difensivi.Con sentenza del 3/5/2022 il Tribunale, ritenuta fondata l’intimazione disfratto per finita locazione e dichiarato cessato il contratto di locazionestipulato inter-partes alla sua iniziale, prevista scadenza biennale -condannava la Pastificio Domenico Paone S.r.l. al rilascio del complessoimmobiliare nel termine di mesi 6 dalla notifica della pronuncia ed alpagamento delle spese di lite in favore dell’intimante Co.r.ex.
S.p.a.Rigettava le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposta in viasubordinata dall’intimata.Avverso tale sentenza, la Pastificio Domenico Paone S.r.l. interponevaappello, chiedendone l’integrale riforma, poiché il Tribunale Civile di Cassinoaveva ritenuto non applicabile la legge n. 392/1978 in favore della Co.r.ex.S.p.a. (ritenendo non necessaria, quindi, la disdetta ai fini della declaratoriadi cessazione della locazione), ma aveva rigettato la richiesta subordinatadella Pastificio Domenico Paone S.r.l. di vedersi riconoscere, qualeconduttrice di un’immobile commerciale obbligata al rilascio, l’indennità perla perdita di avviamento di cui al l’art. 34 della Legge n. 392/78.Numero registro generale 3029/2023Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 11783/2026Data pubblicazione 29/04/2026L’appellata Co.r.ex.
S.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.La Corte territoriale di Roma concedeva l’inibitoria richiesta dall’appellantePastificio Domenico Paone S.r.l., ma con sentenza del 19/1/2023respingeva il gravame proposto, condannando l’odierna ricorrente alpagamento delle spese del grado.Avverso tale decisione la S.r.l. Pastificio Domenico Paone propone ricorsoper cassazione, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso COREXS.p.A.Motivi della decisioneIn data 4 marzo 2026 è pervenuta la rinuncia al ricorso formalmenteperfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori di tutte le parti, muniti delrelativo potere (art. 390 2° comma c.p.c.) con richiesta di compensazionedelle spese di lite.Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art.391 1^ comma c.p.c.).
La declaratoria di estinzione del giudizio escludel'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare unasomma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizionedell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.Mla Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso concompensazione delle spese del giudizio di CassazioneCosì deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 5 marzo 2026Il PresidenteLina Rubino