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Ordinanza Interlocutoria — n. 11771/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders merger of two inheritance dispute appeals under Art. 335 CPC due to identical subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11771/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the merger of the current appeal with a previously filed one against the same appellate court decision. The case involved disputes over a lease contract and inheritance rights following the death of Pietro Niceta. The court ruled that because both proceedings challenged the identical judgment, they must be combined under Article 335 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. proc. civ.; The court must order the merger of appeals against the same judgment when they involve identical parties and subject matter to ensure procedural efficiency.

Parole chiave

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merger of proceedings Article 335 CPC identical subject matter inheritance dispute procedural economy accertamento della qualità di erede massa ereditaria legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. civ.
20071/2022, promosso daOlimpia Niceta e Maria Margherita Giacolone avverso la medesima sentenzadella Corte d’appello di Palermo;-ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. la riunione delle impugnazioni èobbligatoria ove le stesse investano lo stesso provvedimento (Cass., Sez.Un., 23 gennaio 2013, n.
art. 485 c.c
art. 335 cod. proc. civ
20071/2022, promosso daOlimpia Niceta e Maria Margherita Giacolone avverso la medesima sentenzadella Corte d’appello di Palermo;-ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521
Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550
Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550)e va disposta nel senso che al procedimento iscritto per primo va riunitoquello recante il numero di ruolo più recente.Pertanto, deve essere disposta, ai sensi dell’art.
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Testo completo

rrente-controNiceta Liliana, Parlato Simona, Marino Maria Gabriella, Niceta Pia, MarinoGiuseppe, Marino Adriana, Giacalone Maria Margherita, Marino Gioacchina,Niceta Olimpia, Niceta Pietro Onofrio-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2020/2021depositata il 28/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Rilevato che:Mario Niceta, al tempo proprietario di un immobile sito in Palermo, via NicolòGallo, 9, ricevuto in forza del testamento della madre Gaetana Punzo, laNumero registro generale 21028/2022Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 11771/2026Data pubblicazione 29/04/2026quale lo aveva, a sua volta, ricevuto per testamento dal marito Pietro Niceta(nato il 28/4/1906 e deceduto il 17/5/1988), aveva concesso in locazioneal figlio Piero l’appartamento suindicato con un contratto di locazionestipulato nel 1992, dietro corrispettivo della somma mensile di € 258,23.Il testamento olografo di Pietro Niceta veniva impugnato da Maria Gabriella,Giuseppe, Adriana e Gioacchina Marino, i quali ottenevano, altresì, unprovvedimento di sequestro dei beni appartenenti all’asse ereditario.Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 10355/2005, poi passata ingiudicato, con cui il Tribunale di Palermo dichiarava la nullità per accertatafalsità del testamento olografo di Pietro Niceta e l’indegnità a succedere diGaetana Punzo.Nelle more quest’ultima era deceduta e conseguentemente anche iltestamento olografo, del 20.10.89, con cui la Punzo disponeva dei beniappartenuti al marito, legando tra l’altro l’immobile di via Gallo n.9 a NicetaMario, era nullo.La dott.ssa Simona Parlato veniva nominata amministratore dellacomunione ereditaria.Nel febbraio 2008, Mario Niceta stipulava un nuovo contratto di locazionedell’immobile oggetto del presente giudizio a favore del figlio Piero per lasomma mensile di € 250,00.Con citazione notificata il 3.03.2011 Liliana e Pia Niceta e Pietro Onofrio eAdriana, Maria Gabriella, Giuseppe e Giocchina Marino e la dott.ssa SimonaParlato n.q. di amministratore dei beni relitti da Pietro Niceta evocavanoinnanzi al Tribunale di Palermo Piero e Mario Niceta, quest’ultimo in personadel suo procuratore generale Massimo Niceta per sentire dichiarare la nullitàex art.1345 c.c., la simulazione assoluta e, comunque, l’inopponibilità delcontratto di locazione dell’appartamento di via N. Gallo n.9 stipulato il01.02.2008 concluso tra Mario ed il figlio Piero Niceta, nonché la condannadei convenuti al versamento dei frutti civili dell’immobile ed al risarcimentodei danni derivanti dalla sottrazione del bene alla comunione ereditaria.Numero registro generale 21028/2022Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 11771/2026Data pubblicazione 29/04/2026Mario Niceta si è costituito nel giudizio RG. 3430/2011 contestando quantodedotto dagli attori.All'udienza del 25/3/2015 il procuratore di Mario Niceta ne dichiarava ildecesso, avvenuto il 18/3/2013, due settimane dopo che il suo patrimonioera stato attinto da un sequestro disposto dalla Sezione Misure diPrevenzione.Riassunto il giudizio nei confronti degli "eredi" di Mario Niceta, la figliaOlimpia Niceta si costituiva in giudizio eccependo di non essere erede peraver espressamente rinunciato alla sua eredità il 30/9/2014 e chiedendo,pertanto, di essere estromessa dal giudizio e comunque il rigetto di ognidomanda.Maria Margherita Giacalone, moglie di Mario Niceta, si costituiva deducendodi non avere accettato l'eredità e di non poter essere destinataria didomande di condanna per debiti del defunto marito, il cui intero patrimonioera comunque stato sottoposto a sequestro di prevenzione pochi giorniprima del decesso.Con sentenza parziale 247/2017 il Tribunale rigettava “l’eccezione diestinzione del giudizio per mancata notificazione dell’atto di riassunzioneagli eredi del Niceta Mario” affermando incidentalmente che Piero edOlimpia (figli di Mario Niceta) – nonostante la rinuncia all'eredità paterna edil contratto di locazione in base al quale abitavano l'immobile – dovevanoconsiderarsi eredi puri e semplici di Mario Niceta per possesso dei suoi benirelitti ex art. 485 c.c.In relazione alla posizione della vedova Giacalone, il Tribunale prendevacomunque idonea a riassumere il giudizio la sua chiamata in causa.Con sentenza del 20 luglio 2019 il Tribunale rigettava la domanda di nullitàdel contratto di locazione perché nel 1992 Mario Niceta era unicoproprietario, mentre nel 2008 sarebbe stato almeno comproprietario proquota (1/18) dell'immobile di via Gallo, come tale legittimato a locarlo.Numero registro generale 21028/2022Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 11771/2026Data pubblicazione 29/04/2026Rigettava, altresì, la domanda di simulazione del contratto di locazione peril giudicato formatosi al riguardo sulla sentenza n.5182/2008 del Tribunaledi Palermo (capo II della motivazione).Rigettava la domanda di risarcimento dei danni formulata in citazione perl'illegittima detenzione dell'immobile (capo VI della motivazione) perassenza di prova del pregiudizio.In parziale accoglimento delle domande, ordinava a Niceta Piero, OlimpiaNiceta e Maria Margherita Giacalone il rilascio dell’immobile di via NicolòGallo, 9, in favore della comunione ereditaria dei beni relitti da Pietro Niceta,in persona dell’amministratore Simona Parlato e degli attori.Condannava i convenuti al pagamento della somma di € 349.134,97 a titolodi frutti civili prodotti dall’immobile con decorrenza dall’anno 2008, comedeterminati dal c.t.u., oltre alla refusione delle spese di lite liquidate in baseallo scaglione indeterminabile.Avverso le sentenze, parziale e definitiva, proponevano separati appelliOlimpia e Pietro Niceta e Maria Margherita Giacalone, chiedendo il rigettodelle domande proposte in primo grado, con condanna alle spese di lite dientrambi i gradi del giudizio.Con il primo motivo di appello impugnavano la sentenza non definitiva diprimo grado nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di estinzione delgiudizio; con il secondo motivo deducevano l’erroneità della decisione nellaparte in cui ha desunto la qualità ereditaria di Olimpia Niceta dall’esserecostei anagraficamente residente presso l’immobile sito in via Gallo, in cuiera semplice ospite del fratello; con il terzo motivo contestavano la sentenzadefinitiva nella parte in cui ordina il rilascio dell’immobile, percontraddittorietà, giacche il contratto di locazione stipulato tra Niceta Pieroe il padre Niceta Mario, era stato ritenuto valido.Con il quarto motivo deducevano contraddittorietà della condanna alpagamento dei frutti civili rispetto alla ritenuta validità del contratto e conil quinto motivo di appello censuravano il calcolo operato dal c.t.u. nelNumero registro generale 21028/2022Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 11771/2026Data pubblicazione 29/04/2026quantificare il valore locativo secondo le quotazioni del libero mercato.Infine, contestavano il cumulo tra rivalutazione ed interessi in assenza diprova del maggior danno.Nel procedimento riunito, Piero Niceta, oltre a riproporre parte dei motivi digravame già enunciati, censurava la sentenza n. 3623/2019 per avererigettato l’eccezione di difetto di legittimazione ad causam e per avereerroneamente ritenuto che il predetto Piero Niceta fosse erede puro esemplice.Si costituiva nei tre giudizi Simona Parlato quale di amministratore dellacomunione ereditaria dei beni relitti da Pietro Niceta, chiedendo il rigettodel gravame e la conferma di entrambe le sentenze impugnate.Liliana e Pia Niceta, Adriana, Maria Gabriella, Giuseppe e Gioacchina Marino,Piero Niceta ed Onofrio Niceta, eredi di Pietro Niceta restavano contumaci.Con sentenza del 28 gennaio 2022 la Corte d’appello di Palermo in parzialeaccoglimento degli appelli proposti, nelle cause riunite ed avverso lasentenza emessa dal Tribunale di Palermo emessa in data 29.8.2019,condannava Piero Niceta a pagare ai ricorrenti in primo grado e all’appellata,la somma di € 23.327,86, oltre gli interessi legali dalla data della domandaproposta in primo grado fino al soddisfo, a titolo di canoni di locazione.Condannava, altresì, Piero, Olimpia Niceta e Maria Margherita Giacalone, insolido, a pagare ai ricorrenti in primo grado e all’appellata la somma di €85.000,00 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino alsoddisfo.Rigettava gli appelli proposti avverso la sentenza non definitiva del 23marzo 2017 e confermava per la restante parte la sentenza definitiva.Avverso tale decisione Piero Niceta propone ricorso per cassazione,affidandosi a sei motivi.Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Considerato che:Numero registro generale 21028/2022Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 11771/2026Data pubblicazione 29/04/2026-è pendente altro ricorso, iscritto al n. r.g. 20071/2022, promosso daOlimpia Niceta e Maria Margherita Giacolone avverso la medesima sentenzadella Corte d’appello di Palermo;-ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. la riunione delle impugnazioni èobbligatoria ove le stesse investano lo stesso provvedimento (Cass., Sez.Un., 23 gennaio 2013, n. 1521;

Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550)e va disposta nel senso che al procedimento iscritto per primo va riunitoquello recante il numero di ruolo più recente.Pertanto, deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., lariunione del presente procedimento a quello iscritto al n. r.g. 20071/2022,fissato per la stessa adunanza camerale, vertendo le cause tra le stesseparti ed avendo ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza. P.Q.MLa Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., delpresente procedimento a quello iscritto al n. r.g. 20071/2022.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 aprile 2026Il PresidenteLina Rubino