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Ordinanza — n. 11760/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal of case with offset expenses under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11760/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the proceedings. Although the appellant argued for the application of specific interest rate mechanisms and penalties under the Leasing Code, the court noted the withdrawal was accepted by the respondent with offset expenses. Consequently, the legal dispute regarding the lease contract terms was terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 306 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant renounces the proceedings, provided the renunciation is accepted by the respondent with offset expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal of proceedings offset expenses extinguishment of suit Italian Civil Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dinorma di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) per non aver applicato, pursussistendone i requisiti, il rimedio di cui all’art.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione diNumero registro generale 13313/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 11760/2026Data pubblicazione 29/04/2026norma di legge (art. 360, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
3 c.p.c.) per non aver il giudice posto allabase della propria decisione i fatti non specificamente contestati dallaparte costituita (art. 115 c.p.c.) e/o per non essersi pronunciata sulladomanda di nullità del contratto di leasing (artt.
Art. 117, settimo comma, TUB
3 c.p.c.) per non aver applicato, pursussistendone i requisiti, il rimedio di cui all’art. 117, settimo comma,TUB”.Si osserva, in particolare: “Il contratto di leasing oggetto dicontroversia esclude – pacificamente, stante la conferma di UnicreditLeasing S.p.a.
art. 115 c.p
3 c.p.c.) per non aver il giudice posto allabase della propria decisione i fatti non specificamente contestati dallaparte costituita (art. 115 c.p.c.) e/o per non essersi pronunciata sulladomanda di nullità del contratto di leasing (artt.
artt. 112 c.p
115 c.p.c.) e/o per non essersi pronunciata sulladomanda di nullità del contratto di leasing (artt. 112 c.p.c.) nonchénullità del procedimento per travisamento della prova (art.

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Testo completo

PLATTNER, BEATRICE GELMI e COSTANZA GALLI,domiciliata telematicamente-ricorrente-controUNICREDIT LEASING S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato MarcoTronci unitamente all’avvocato DANIELE SCIARRILLO, domiciliatatelematicamente-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 2975/2023depositata il 19 ottobre 2023;Numero registro generale 13313/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 11760/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere STEFANIA TASSONE:1.

Solar 3 s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 2217/22del Tribunale di Milano che aveva respinto sue domande di condanna diUnicredit Leasing s.p.a. alla ripetizione della somma di euro1.671.366,41 (o in subordine di euro 331.074,92), versata a titolo diinteressi in esecuzione del contratto di leasing stipulato in data23.4.2012 e modificato in data 15.12.12, avente ad oggetto la proprietàsuperficiaria di un impianto fotovoltaico dietro pagamento di 199 rate daeuro 78.859,19 ciascuna oltre alla maxirata iniziale di euro2.493.028,80, ma non dovuta a fronte della invocata doverosaapplicazione al rapporto degli interessi di cui all’art. 117 TUB o, secondola domanda subordinata, in applicazione dei tassi effettivamente pattuiti.Censurava l’impugnata sentenza per aver omesso di valutarel’applicazione da parte della concedente del meccanismo diindicizzazione dei canoni di leasing (escluso invece per effetto dellasottoscrizione dell’Opzione Euroswap, richiamata nell’accordomodificativo del 15.12.12) e per aver erroneamente esclusol’applicabilità della sanzione sostitutiva di cui all’art.117, settimocomma, TUB in riferimento alla previsione del quarto e sesto comma delmedesimo articolo, nonostante Unicredit Leasing s.p.a. avesse applicatocondizioni non previste in contratto e un tasso leasing superiore a quellopattuito e pubblicizzato.

Si costituiva, resistendo, Unicredit Leasing.2. Con sentenza n. 2975/2023 la Corte d’Appello di Milano rigettavail gravame.Solar 3 s.r.l. ha proposto ricorso con due motivi. Ha resistito concontroricorso Unicredit Leasing.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione diNumero registro generale 13313/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 11760/2026Data pubblicazione 29/04/2026norma di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) per non aver il giudice posto allabase della propria decisione i fatti non specificamente contestati dallaparte costituita (art. 115 c.p.c.) e/o per non essersi pronunciata sulladomanda di nullità del contratto di leasing (artt. 112 c.p.c.) nonchénullità del procedimento per travisamento della prova (art. 360, n. 4c.p.c.)”.2.

Il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dinorma di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) per non aver applicato, pursussistendone i requisiti, il rimedio di cui all’art. 117, settimo comma,TUB”.Si osserva, in particolare: “Il contratto di leasing oggetto dicontroversia esclude – pacificamente, stante la conferma di UnicreditLeasing S.p.a. nella propria comparsa di costituzione e risposta di primogrado – l’applicazione di una componente variabile nel calcolo dei canonimensili a carico della ricorrente. Senonché – altrettanto pacificamente inquanto documentale e (solo in un secondo momento) confermato exadverso – tale componente è stata (ed è tuttora) applicataall’utilizzatrice.

Oltre a tale evidente discrasia, in punto di condizionieconomiche, tra quanto promesso e pattuito e quanto poi applicato, ciòche viene qui invocata è la ratio stessa dell’art. 117 TUB, volta apretendere una disciplina contrattuale, in ambito bancario, che abbiacondizioni determinate o facilmente determinabili. Nel caso di specie, lastessa Unicredit Leasing S.p.a. – nella propria comparsa di costituzionee risposta – ha fornito un’interpretazione al contratto opposta a quantopoi applicato”.3. In via preliminare deve rilevarsi che con atto di rinuncia notificatoin via telematica a Unicredit Leasing in data 4 febbraio 2025, laricorrente (che figura assistita da quattro difensori di cui uno soltanto,però, l’Avv.

Plattner, è cassazionista, oltre che debitamente munito nellaprocura speciale anche della facoltà di rinunciare) ha rinunciato ex art.Numero registro generale 13313/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 11760/2026Data pubblicazione 29/04/2026306 c.p.c. agli atti del giudizio, a spese compensate, e che UnicreditLeasing ha accettato tale rinuncia a spese compensate.4. Ne consegue che il presente giudizio di legittimità deve esseredichiarato estinto per rinuncia, a spese compensate. P.Q.Mdichiara il presente giudizio estinto per rinuncia a spese compensate.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026.Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI