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Decreto — n. 11753/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11753/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11753/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’Avvocato Antonio Principato, che lorappresenta e difende-ricorrente-controGenerali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, comein atti, dell’Avvocato Franco Tassoni, che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché daSimona Serino, Luigi Serino, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica certificata, come in atti, dell’Avvocato Stefano Puca-ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3642/2025depositata il 08/07/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 21403/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 11753/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11753/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 21403/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 11753/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

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Testo completo

dirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’Avvocato Antonio Principato, che lorappresenta e difende-ricorrente-controGenerali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, comein atti, dell’Avvocato Franco Tassoni, che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché daSimona Serino, Luigi Serino, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica certificata, come in atti, dell’Avvocato Stefano Puca-ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3642/2025depositata il 08/07/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 21403/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 11753/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Generali ItaliaS.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Compensa le spese del procedimento tra le altri parti.Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il PresidenteLina Rubino