Decreto — n. 11743/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAappresentato e difesodall'avvocato Letizia Garrisi-ricorrente-controTrenitalia S.p.a. in persona della procuratrice speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Arieta-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1262/2025 depositatain data 8/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo,Numero registro generale 23909/2025Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 11743/2026Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro9.031,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, 28 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 11743/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona della procuratrice speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Arieta-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1262/2025 depositatain data 8/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo,Numero registro generale 23909/2025Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 11743/2026Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro9.031,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, 28 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
appresentato e difesodall'avvocato Letizia Garrisi-ricorrente-controTrenitalia S.p.a. in persona della procuratrice speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Arieta-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1262/2025 depositatain data 8/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo,Numero registro generale 23909/2025Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 11743/2026Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro9.031,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, 28 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima