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Decreto — n. 11742/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11742/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11742/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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el legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laurino Giovagnoni-ricorrente-controAssicuratrice Milanese S.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Gonnella unitamenteall’avvocato Gianpiero Samori'-controricorrente-controBoccasanta Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato AlessandroLimatola-controricorrente-nonché controRizzuto Melania, Zurich Insurance Public Limited Company in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.928/2025 depositatain data 1/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23443/2025Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 11742/2026Data pubblicazione 29/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 11742/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Gonnella unitamenteall’avvocato Gianpiero Samori'-controricorrente-controBoccasanta Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato AlessandroLimatola-controricorrente-nonché controRizzuto Melania, Zurich Insurance Public Limited Company in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.928/2025 depositatain data 1/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23443/2025Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 11742/2026Data pubblicazione 29/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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assenza di caso di rigore motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione principio della copertura dei costi condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

el legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laurino Giovagnoni-ricorrente-controAssicuratrice Milanese S.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Gonnella unitamenteall’avvocato Gianpiero Samori'-controricorrente-controBoccasanta Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato AlessandroLimatola-controricorrente-nonché controRizzuto Melania, Zurich Insurance Public Limited Company in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.928/2025 depositatain data 1/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23443/2025Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 11742/2026Data pubblicazione 29/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/0/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima