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Decreto — n. 11737/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11737/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11737/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

, rappresentata e difesadagli avvocati Rosario Siciliano e Francesco Siciliano-ricorrente-controLa Madonnina S.r.l. in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall’avvocato, Enrico Manfredi-controricorrente-controBerkshire Hathaway International Insurance Limeted - RappresentanzaGenerale per l'Italia, in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato, Francesca Pescatori-controricorrente-controUnipol Assicurazioni S.p.a. (già UnipolSai Assicurazioni S.p.a, già MilanoAssicurazioni Spa) in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato Fernanda FioriniNumero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026-controricorrente-nonché controCasa Di Cura Privata La Madonnina Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, Marigliano Annalisa, Filice Natalina, FiliceEmanuele, Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited in personadel legale rappresentante pro tempore, Asl N. 4 ora Asp Di Cosenza-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 676/2025depositata il 26/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente tranne che diBerkshire Hathaway International Insurance Limeted - RappresentanzaGenerale per l'Italia, il cui controricorso, in difetto di deposito dellaprocura speciale notarile relativa ai poteri sostanziali che si assumono4765/2026, Cass. 2033/2022, Cass. 24893/21), P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti tranne che di Berkshire Hathaway International InsuranceNumero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026Limeted - Rappresentanza Generale per l'Italia, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 11737/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall’avvocato, Enrico Manfredi-controricorrente-controBerkshire Hathaway International Insurance Limeted - RappresentanzaGenerale per l'Italia, in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato, Francesca Pescatori-controricorrente-controUnipol Assicurazioni S.p.a. (già UnipolSai Assicurazioni S.p.a, già MilanoAssicurazioni Spa) in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato Fernanda FioriniNumero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026-controricorrente-nonché controCasa Di Cura Privata La Madonnina Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, Marigliano Annalisa, Filice Natalina, FiliceEmanuele, Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited in personadel legale rappresentante pro tempore, Asl N. 4 ora Asp Di Cosenza-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 676/2025depositata il 26/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente tranne che diBerkshire Hathaway International Insurance Limeted - RappresentanzaGenerale per l'Italia, il cui controricorso, in difetto di deposito dellaprocura speciale notarile relativa ai poteri sostanziali che si assumono4765/2026, Cass. 2033/2022, Cass. 24893/21), P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti tranne che di Berkshire Hathaway International InsuranceNumero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026Limeted - Rappresentanza Generale per l'Italia, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione difetto formale di procedura carenza di legittimazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
676/2025depositata il 26/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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, rappresentata e difesadagli avvocati Rosario Siciliano e Francesco Siciliano-ricorrente-controLa Madonnina S.r.l. in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall’avvocato, Enrico Manfredi-controricorrente-controBerkshire Hathaway International Insurance Limeted - RappresentanzaGenerale per l'Italia, in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato, Francesca Pescatori-controricorrente-controUnipol Assicurazioni S.p.a. (già UnipolSai Assicurazioni S.p.a, già MilanoAssicurazioni Spa) in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato Fernanda FioriniNumero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026-controricorrente-nonché controCasa Di Cura Privata La Madonnina Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, Marigliano Annalisa, Filice Natalina, FiliceEmanuele, Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited in personadel legale rappresentante pro tempore, Asl N. 4 ora Asp Di Cosenza-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 676/2025depositata il 26/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente tranne che diBerkshire Hathaway International Insurance Limeted - RappresentanzaGenerale per l'Italia, il cui controricorso, in difetto di deposito dellaprocura speciale notarile relativa ai poteri sostanziali che si assumono4765/2026, Cass. 2033/2022, Cass. 24893/21), P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti tranne che di Berkshire Hathaway International InsuranceNumero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026Limeted - Rappresentanza Generale per l'Italia, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima