Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11736/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11736/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11736/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

osa, Liporace Giuseppe, inproprio e nella qualità di eredi di Liporace Giacomo, nato a BelvedereM.mo il 05.09.1953 e deceduto in Catanzaro il 4.03.1996, rappresentati edifesi dall'avvocato Ernesto Biondo, con domicilio digitale ex lege-ricorrenti-controAzienda Ospedaliera R. Dulbecco, in persona del legale rappresentante protempore e difesa dall'avvocato Stefania Tramonti, con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 612/2025depositata il 12/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16 gennaio 2026;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20178/2025Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 11736/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-28 secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11736/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Dulbecco, in persona del legale rappresentante protempore e difesa dall'avvocato Stefania Tramonti, con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 612/2025depositata il 12/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16 gennaio 2026;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20178/2025Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 11736/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-28 secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali liquidazione degli onorari difensivi rimborso delle spese spese di esecuzione anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
380-28 secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osa, Liporace Giuseppe, inproprio e nella qualità di eredi di Liporace Giacomo, nato a BelvedereM.mo il 05.09.1953 e deceduto in Catanzaro il 4.03.1996, rappresentati edifesi dall'avvocato Ernesto Biondo, con domicilio digitale ex lege-ricorrenti-controAzienda Ospedaliera R. Dulbecco, in persona del legale rappresentante protempore e difesa dall'avvocato Stefania Tramonti, con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 612/2025depositata il 12/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16 gennaio 2026;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20178/2025Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 11736/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-28 secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima